Il clandestino ha diritto di presentare istanza di riconoscimento dello status di rifugiato per cui non può essere esplulso fino al compiuto esame della domanda.
12 gennaio 2010
Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2009, n. 26253
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Il clandestino ha diritto di presentare istanza di riconoscimento dello status di rifugiato per cui non può essere esplulso fino al compiuto esame della domanda.













