Cass. Civ. sezione lavoro n. 26364 del 16 dicembre 2009
4 febbraio 2010
lavoro subordinato  lavoratori sottoposti a rischio radiologico , ferie aggiuntive – Sezi
Vedi il resto:
Cass. Civ. sezione lavoro n. 26364 del 16 dicembre 2009














La sentenza n. 26364 del 2009 del S. C. è sbagliata: ha interpretato erroneamente l’art. 5 del c.c.n.l. del comparto sanità – biennio economico 2000 – 2001 nel senso che i quindici giorni di ferie aggiuntive per esposizione a rischio radiologico dovrebbero essere calcolate scomputando le domeniche, i giorni festivi e i giorni non lavorativi, perché sarebbero previste per ridurre l’esposizione dei lavoratori esposti a quel rischio durante un periodo unitario, L’errore consiste nel non aver coordinato l’articolo citato col successivo art. 19 dello stesso contratto. In base a tale coordinamento si ricava che nel calcolo dei 15 giorni di ferie aggiuntive si devono comprendere i giorni non lavorativi ( cioè il 6° giorno ove non lavorativo) e si devono invece escludere le domeniche e le eventuali festività infrasettimanali.In tal senso più correttamente vedasi Trib. Milano, 21 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007.
Prof. Michele Cerreta
Associato di Diritto del lavoro dell’Università di Perugia
Gent.le professore,
la sua opinione contraria al decisum della Cassazione non conferisce autorevolezza a quello che, personalmente, ritengo un Suo errore di valutazione, in quanto condivido le argomentazioni della Suprema corte secondo cui le cd. “ferie aggiuntive” per i radiologi del comparto sanitario (di cui all’art. 7 ccnl 2001) sono da intendersi quali giorni di astensione dal lavoro continuativi di calendario. Come spiega la Corte, la qualificazione come “ferie” non implica alcuna riconduzione all’istituto disciplinato dall’art. 19 ccnl del 1995 (che regola ferie festività e che accorda 32 giorni a coloro che lavorano su 6 giorni settimanali e 28 per coloro il cui orario è concentrato su 5 giorni settimanali, in quanto il sabato è da considerare non lavorativo).
La qualificazione “ferie” è, pacificamente, impropria, essendo da intendersi, l’astensione aggiuntiva di 15 giorni continuativi alle ferie ordinarie per i radiologi, quale periodo di astensione dal lavoro a fini prevenzionali della salute o se si vuole, analoga al cd. “congedo matrimoniale” la cui disciplina (r.d.l. n. 1334/1937) che prevede (non più di) 15 giorni di calendario, è sempre stata interpretata nel senso di 15 giorni di calendario, a prescindere dalla tipologia di orario praticato di fatto dai dipendenti (giorni inizialmente continuativi, poi frazionabili ma sempre complessivamente non più di 15 di calendario). Così è per le ferie aggiuntive dei radiologi.
Cordialmente.
Gentilissimi Avvocati,
Vi chiedo se possibile, indicarmi se la sentenza è retroattiva, e se sì da quando
Infinitamente Vi ringrazio
A completamento di quanto richiesto prima, Vi preciso che la sentenza in oggetto è la n. 26364 del 16 Dicembre 2009, con la quale chiedevo se tale sentenza è retroattiva e se si da quando
Infinitamente ringrazio Cangelli Antonio
Gentile Michele,
scusa se ti disturbo, ma vedo che sei molto preparato sulla sentenza n. 26364 del 16 Dicembre 2009 e a tal proposito vorrei chiederti se sai se questa legge puo’ essere considerata retroattiva, e se si da quando, perchè io non riesco a trovarlo sulla legge; oppure se mi puoi indicare chi puo’ essere in grado di saperlo
Mi scuso e ti ringrazio infinitamente cangelli antonio
cangelliantonio@yahoo.it