Stalking: anche due sole condotte di minacce o molestie possono integrare il reato di atti persecutori di cui all’art 612 bis c.p.
11 maggio 2010
Cassazione penale, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417
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Stalking: anche due sole condotte di minacce o molestie possono integrare il reato di atti persecutori di cui all’art 612 bis c.p.













