Molestie e Internet
Nell’era dello stalking, finalmente qualcuno (la Cassazione) si accorge che la legge non è tanto aggiornata con la tecnologia… Su penale.it , da leggere. P.S.: Che lo dicevo dieci anni fa o poco meno, contro autorevolissimi Autori i quali sostenevano che siccome Internet viaggiava su doppino, allora era il telefono di cui alla norma incriminatrice. Art. 660 Molestia o disturbo alle persone Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono , per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.
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