Di solito non parlo di casi che tratto personalmente in qualità di avvocato. Questa volta, però, faccio un’eccezione perché, come anticipato nel titolo, il caso concreto può condurre a riflessioni di carattere generale. Bene. Mi viene notificato un decreto di citazione diretta per questioni, ovviamente penali, di diritto d’autore. Riporto i capi di imputazione relativi al mio assistito. Imputato Tizio a) per il reato di cui agli artt. 171, 171 bis della L. 633/41 mod. dalla L. 248/2000, perché deteneva: n. 95 films e 17.693 brani musicali in formato elettronico, illecitamente duplicati e contenenti programmi per elaboratore riproducesti fonogrammi di opere musicali e sequenze di immagini in movimento tutelate dal diritto d’autore b) per il reato di cui all’art. 171 ter della L. 633/41 mod. dalla L. 248/00, perché poneva in commercio o comunque deteneva: n. 95 films e 17.693 brani musicali in formato elettronico; supporti contenenti fonogrammi di opere musicali e sequenze di immagini in movimento per i quali è prescritta l’apposizione di contrassegno della S.I.A.E. Tutto vero, non è uno scherzo. Questa è la trascrizione fedele e integrale. Penso che chi capisce un minimo di diritto d’autore si sia già messo le mani nei capelli. Passino i film e i brani contenti programmi per elaboratore riproducenti fonogrammi, ecc. (questa è proprio pesante, eh…). Passi il fatto che sono contestate condotte non sempre presenti nella legge. Passino i tre articoli di legge letteralmente buttati lì, senza correlazione coi fatti contestati (sia per condotte che per opere tutelate) e, soprattutto, che contengono una messe di ipotesi delittuose e dal trattamento ben distinto. Passi che, per quei fatti contestati nel marzo 2006, il contrassegno SIAE, come sappiamo, era certamente inopponibile. Passi un corno! Tre imputati, tre avvocati. Una collega che non si è presentata, un altro collega decisamente disorientato sulla disciplina applicabile. Insomma, che è Minotti che deve cercare di fare qualcosa e, in prima battuta, pensa ad una questione di nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione (art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p., per i tecnici). La pongo, il pm, ovviamente, risponde che le condotte sono precisamente individuate e che le norme di legge sono indicate, commi e lettere non servono. Sic ! I giudice guarda il decreto, fintamente mostrando padronanza della materia, neppure si degna di aprire un codice per controllare la legge (che non è quotidiana, lo capisco) e, speditamente, conclude avallando la tesi del pm. Ora, quel giudice è una brava persona, cordiale ed educato. Non ti viene da maledirlo, però… non è stato un buon giudice. Penso che chi mastica la materia sia d’accordo con me. La riflessione ad un livello più elevato e ancora più importante. Ne parlavo l’altro giorno con una cara collega. Abbiamo, insieme, concluso che di fronte a certe storture della giustizia noi dobbiamo rimanere saldi sui nostri principi. L’avvocato non è un azzeccagarbugli, ma è il vero trait-d’union tra giustizia e cittadino. Ben più del magistrato. E qui non si deve cedere alzando le spalle. Lei, però, a differenza di me si arrabbia anche e cerca di fare qualcosa (ha un ruolo istituzionale, a differenza di me). Beh, ha ragione lei. Colleghi, svegliamoci! Non è questione del singolo caso, non è per prendersela con quel magistrato (che, come detto, è una brava persona) e neppure con tutta la magistratura (qui non ci sono da fare battaglie di classe), ma di cercare di cambiare questa giustizia che non è al collasso soltanto per quello che, ogni anno (e pur giustamente), ci viene ripetuto all’apertura dell’anno giudiziario. E i cittadini devono sapere. Ecco perché mi sono permesso di raccontare qui questa vicenda. Non drammatica (non parliamo di un omicidio), ma, comunque, significativa.
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