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Video conferenza "Come difendersi dagli studi di settore"

20 febbraio 2012

L’Avv. Maurizio Villani, giovedì 15 MARZO 2012, terrà una video conferenza in diretta, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, valida per tre crediti formativi per commercialisti e consulenti tributari, su Come difendersi dagli studi di settore PROGRAMMA: – La normativa sugli studi di settore; – Le novità intervenute con: D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella Legge n. 111 del 15/07/2011; D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella Legge n. 148 del (…) – Formazione giuridica / Apertura

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La miniriforma della legislazione di sostegno alle vittime del racket e dell’usura attuata dalla legge 7 gennaio 2012 n.3

15 febbraio 2012

Con la legge 7 gennaio 2012 n.3 sono state apportate modifiche alla legge 7 marzo 1996 n.108, recante “Disposizioni in materia di usura”, nonché alla legge 23 febbraio 1999 n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”. Le novità di maggior rilievo riguardano i benefici economici statali a sostegno degli imprenditori e liberi professionisti che hanno subito danni in conseguenza di atti di intimidazione estorsiva (legge art. (…) – Diritto civile / Apertura

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Anche il contributo previdenziale è un “tributo”

14 febbraio 2012

“Lo stato di dissesto dell’imprenditore – il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo – non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. Ciò trova la sua «ratio» nelle finalità, (…) – Diritto commerciale e tributario / Apertura

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Concentrazione della riscossione nell’accertamento: l’atto di accertamento come titolo esecutivo e come precetto.

13 febbraio 2012

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il versamento delle somme intimate con l’atto di accertamento; 3. L’atto di accertamento come titolo esecutivo e come precetto; 4. L’affidamento del carico tributario all’agente della riscossione in presenza di “fondato pericolo per il positivo esito della riscossione” e l’attività di collaborazione alla riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate; 5. L’esecuzione forzata basata sull’atto di accertamento; 6. La dilazione di pagamento ex art. 19 del DPR n. 602/1973; 7. (…) – Diritto commerciale e tributario / Apertura

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Convegno gratuito su E-government: esperti a confronto su firme elettroniche e conservazione

13 febbraio 2012

L’Agenda digitale italiana ed europea pongono tra le loro priorità l’informatizzazione e l’esigenza di utilizzare l’Information and Communication Technology per semplificare e portare efficienza nella pubblica amministrazione riducendo al contempo il digital divide tra i cittadini. Il convegno del 28 febbraio prossimo che si svolgerà all’Università la Sapienza di Roma ha lo scopo di favorire un confronto con i maggiori esperti dell’e-government, con la partecipazione di giuristi e di tecnici (…) – Convegni e seminari / Apertura

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Firma Digitale e PEC: facili e sicure

13 febbraio 2012

Segnaliamo questo mini corso che si terrà il 17 Febbraio 2012 e sarà disponibile anche in streaming sul sito della facoltà di matematica dell’Università di Trento. Abstract La nostra identità digitale è affidata a meccanismi di firma digitale e posta certificata. In questo corso si metteranno in primo piano l’usabilità e la sicurezza di tali strumenti. Programma del corso 9.30-10.45 Avv. Alessandra Villecco – Aspetti legali 10.45-11.15 coffee break 11.15-11.45 Ing. Andrea Gelpi – (…) – Convegni e seminari / Apertura

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L’una di Fiale

12 febbraio 2012

Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la sentenza delle Sezioni Unite sull’accesso abusivo a sistema informatico o telematico. La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi si mantiene per fare altro, qualcosa di diverso dalle sue mansioni e indipendentemente dall’illiceità del risultato (ad esempio, la trafugazione di dati poi resi pubblici). E prima non era tanto pacifico. Alcune osservazioni in margine. Per i giuristi, la sentenza dice anche che il comma 2, n. 1 dell’art. 615-ter c.p. è un’aggravante dell’ipotesi del primo comma e non una fattispecie autonoma. Sul sito della Cassazione, inoltre, compare ancora una notizia secondo me ambigua (pubblicata dopo la lettura del dispositivo e prima delle motivazioni depositate l’altro giorno, appunto). La soluzione adottata sembrerebbe quella opposta. Per i non giuristi. Ancora una volta, la cronaca giudiziaria fa emergere gli abusi di certi appartenenti alle FFOO. Si dovrebbe fare qualcosa di più per evitarli e, comunque, per evitare che certi dati siano “manipolati” anche in procedimenti “regolari”. E i Colleghi sanno a cosa mi riferisco. Detto ciò, è quasi altrettanto triste che i nostri giudici parlino così degli hacker: Le condotte punite da tale norma,  a dolo generico, consistono pertanto: a) nell’introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell’ hacker) sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell’elaboratore); Ecco: coloro che hanno in mano le nostre vite scrivono nero su bianco e a sezioni unite che gli hacker sono dei delinquenti. E’ inaccettabile.

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L’una di Fiale

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Breaking news: la Cassazione sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico

7 febbraio 2012

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi. In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una “sbirciatina ” ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l’uso dei dati). Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell’Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Indagine) per scopi estranei alla sua funzione. Caso ricorrente, purtroppo.

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Zone a Burocrazia Zero (ZBZ)

6 febbraio 2012

In un primo momento, il legislatore, per favorire lo sviluppo economico di determinate zone, aveva previsto l’interessante meccanismo di esenzione da Ires, Irap ed ICI nonché l‘esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Si trattava delle c.d. Zone Franche Urbane (ZFU), introdotte con la Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che, ispirandosi al modello attuato in Francia, intendevano favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, (…) – Diritto commerciale e tributario / Apertura

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Giornalettismo > Stupri di gruppo, l’impossibile impunità

5 febbraio 2012

Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più “popolare” (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false. Come quella dell’altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l’impossibilità del carcere per gli stupri del “branco”. Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell’articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un’altra fonte. Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni. Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia. ( da Giornalettismo del 3 febbraio 2012 ) La notizia, riportata da  molte fonti nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa. Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari. In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte. Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela. Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari. E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure. Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27). La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo. Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.

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