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Archivio per la categoria ‘Altro’

Civile.it – Il tempo delle nevi … (feed)

2 febbraio 2012

Il mondo visto da twitter – Photo courtesy by Spataro Andare al bar , passando davanti ad un altro chiuso perche’ “siamo senza corente” – Questo e’ un Feed. Il testo completo e’ solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.

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Cassazione II penale del 12 ottobre 2011, n. 36766

16 gennaio 2012

Ordinanza di rimessione alla sezioni unite.”Per i sostenitori di tale indirizzo, inoltre, se appare certo che la violazione amministrativa citata si ponga in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’articolo 712 c.p., non altrettanto evidente è il rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione, sia pure nei limiti della fattispecie della violazione amministrativa: e ciò in quanto questa Corte ha affermato che integra il reato di ricettazione la ricezione o l’acquisto, al fine di profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell’apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29965 del 24.6.2009 dep. 17.7.2009 rv 244673).A tale orientamento giuridico se ne oppone, però, un altro di segno diametralmente opposto: e i sostenitori di tale indirizzo osservano che la conseguenza del primo orientamento – adottato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata – è che residuerebbero soltanto casi di scuola di applicabilità della fattispecie amministrativa: ciò in quanto non è ragionevolmente ipotizzabile che l’acquirente finale di un prodotto con segni falsi, acquistato dai venditori ambulanti, non sia a conoscenza della circostanza che quell’oggetto, proprio “per la qualità del bene, per la condizione di chi lo offre e per l’entità del prezzo” rappresenta il frutto della violazione dell’articolo 474 c.p..” (Pres. Sirena – Rel. Davigo) Ritenuto in fatto Con sentenza in data 16 giugno 2006, il Tribunale di Bergamo assolse M.F. dal reato di tentata ricettazione (relativa all’

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Saldi invernali, solo il 19% delle famiglie potrà parteciparvi

5 gennaio 2012

Confcommercio manifesta un certo ottimismo per quanto riguarda l’andamento dei saldi, mentre di tutt’altro parere sono alcune associazioni di consumatori, così come riportato in un comunicato stampa pubblicato sul sito web di Federconsumatori: …

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Web e responsabilità dell’editore UPDATED

28 dicembre 2011

Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine? E’ questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria. Ne è sortita un’ ordinanza che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell’irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), ma il dato di spicco è che qualcuno (il Tribunale di Alessandria) non ha dato la cosa per scontata.  Da leggere. Aggiornamento del poco dopo (come al solito…): colpevolmente, mi sono accorto tardi che ne aveva già parlato Marco Scialdone , peraltro ampiamente.

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Scrivere per altri blog: le differenze e i pericoli

7 dicembre 2011

- Ci sono temi che ancora sono tabu’, che non sono trattati sul web. Uno di questi e’ l’invio di contributi per un altro sito. Il caso e’ semplice: un amico scrive per il blog di un d

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Free P2P

3 dicembre 2011

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011 . In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo. Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore. Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo) Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

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Direttori irresponsabili

30 novembre 2011

La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori. La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su Penale.it e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che spero di pubblicare) dice questo: – il direttore risponde (per omesso controllo) se lo scritto può chiamarsi giuridicamente  ”stampa”; – secondo l’art. 1 l. 47/48 “”Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”; – i contenuti Internet non soddisfano dette condizioni; – per di più viste le particolarità del mezzo, è impossibile (non lo si può pretendere) il controllo  preventivo dei contenuti; – dunque, l’art’. 57 c.p., previsto per la “stampa”, non si applica; – in conclusione, il direttore di una testata (ed io aggiungo, a maggior ragione, il gestore di un altro sito non registrato) non risponde per omesso controllo sui contenuti scritti da terzi (e io aggiungerei: compresi i giornalisti e non soltanto i “commentatori”). La sentenza in esame richiama anche il noto precedente dell’anno scorso e segnalo anche l’ampio articolo su Repubblica. Importante: va detto che, a maggior ragione, queste argomentazioni fatte per le testate professionali valgono anche per le realtà amatoriali, ad esempio i blog e i forum (sempre che, ovviamente, si parli di scritti di terzi). Una buona novella, credo.

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Civile.it – No ai filtri per proteggere il diritto d’autore: Corte … (feed)

25 novembre 2011

“Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. ”

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No ai filtri per proteggere il diritto d’autore: Corte Europea di Giustizia c-70/10

25 novembre 2011

“Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. ”

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

24 novembre 2011

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore. In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio: – di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer; – da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela; – a titolo preventivo; – a spese esclusive dei singoli provider; – senza limiti nel tempo. Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili. Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso. La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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