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Archivio per la categoria ‘Altro’

Retweet

13 marzo 2012

La natura di un retweet – Si puo’ offendere con un retweet ? In Twitter il retweet e’ l’attivita’ di inviare, senza modificare o modificando, un tweet inviato da un altro utente, indicandolo con RT @pippo oppure con la funzione di Twitter che permette di rip

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Cassazione: si al danno per perdita di chance per il lavoratore se la procedura di selezione non è trasparente

8 marzo 2012

La Corte di Cassazione, con sentenza 3415 del 5 marzo 2012, ha affermato il principio di diritto secondo cui in difetto di una scelta motivata, in merito ad una selezione tra lavoratori ai fini di una promozione o del conferimento di un altro benef…

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ZeusNews > La legge del pregiudizio

1 marzo 2012

( da ZeusNews del 1° marzo 2012 ) Ne avevamo parlato, circa un anno fa,  Fulvio Sarzana ed  io , all’indomani dell’approvazione al Senato. Francamente,  con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi “normali”) alla  Camera . E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la  legge 12/2012 – voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD  Felice Casson ,  Gerardo D’Ambrosio ed  Enzo Bianco – imporrà la confisca  “ dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies” . Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto:  accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici , intercettazioni e via dicendo. Quanto al significato del termine  confisca , credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto,  è il legislatore a stabilirlo a priori e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà. Una prima riflessione: c’è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi,  li commetteranno, con certezza, un’altra volta . In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della  cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell’Ordine . I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non “specializzate”) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo. Insomma,  una fornitura coatta a costo zero , per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali. Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un’ insensata presunzione di reiterazione , soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice? Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona  prima ancora di una condanna , ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata) “analisi tecnica forense” ? Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche  senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice ? Una legge scritta male e iniqua , ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.

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Avvocati: astensione 15 > 23 marzo 2012 e altro

24 febbraio 2012

Questo blog sta diventando il bollettino di guerra dell’avvocatura. Pace. Due cose due. La prima come da oggetto: nuovo “sciopero” (astensione dalle udienze) degli avvocati dal 15 al 23 marzo 2012. Le delibere di Assemblea e Giunta OUA. Contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della Giustizia. L’”altro” sempre dell’oggetto è, invece, una cosa più particolare, della mia zona. Vogliono sopprimere il tribunale di Chiavari per risparmiare ( sic ) e accorparlo a Genova o a La Spezia ovvero ad entrambi splittando il territorio attualmente servito. Al di là dei nostri interessi di operatori del diritto, credo che la la cosa andrebbe a colpire tutta l’utenza, addirittura tutta la cittadinanza. C’è anche un sito . Un po’ di solidarietà non ci dispiacerebbe. Peraltro, la cosa non riguarda soltanto Chiavari, ma molte altre realtà simili, di “provincia” , ma, comunque, da preservare, specie se il Governo non si è neppure degnato di giustificarsi con uno studio economico che giustifiche una scelta così scellerata.

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Gli esami della vita

21 febbraio 2012

Questo blog si schiera nuovamente contro la “via spagnola” che, adattata alla legge mutata, consente di diventare “abogado” ed esercitare in Italia come chiunque altro “senza sostenere l’esame di ammissione”. Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.

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Cassazione: i Prof debbono controllare la sicurezza delle stanze degli alunni in gita

15 febbraio 2012

Esiste un obbligo di diligenza preventivo per i Prof che accompagnano gli studenti in gita scolastica e tale dovere impone loro di trovare alberghi sicuri. È quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza sentenza n. 1769/2012) precisando peraltro …

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L’una di Fiale

12 febbraio 2012

Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la sentenza delle Sezioni Unite sull’accesso abusivo a sistema informatico o telematico. La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi si mantiene per fare altro, qualcosa di diverso dalle sue mansioni e indipendentemente dall’illiceità del risultato (ad esempio, la trafugazione di dati poi resi pubblici). E prima non era tanto pacifico. Alcune osservazioni in margine. Per i giuristi, la sentenza dice anche che il comma 2, n. 1 dell’art. 615-ter c.p. è un’aggravante dell’ipotesi del primo comma e non una fattispecie autonoma. Sul sito della Cassazione, inoltre, compare ancora una notizia secondo me ambigua (pubblicata dopo la lettura del dispositivo e prima delle motivazioni depositate l’altro giorno, appunto). La soluzione adottata sembrerebbe quella opposta. Per i non giuristi. Ancora una volta, la cronaca giudiziaria fa emergere gli abusi di certi appartenenti alle FFOO. Si dovrebbe fare qualcosa di più per evitarli e, comunque, per evitare che certi dati siano “manipolati” anche in procedimenti “regolari”. E i Colleghi sanno a cosa mi riferisco. Detto ciò, è quasi altrettanto triste che i nostri giudici parlino così degli hacker: Le condotte punite da tale norma,  a dolo generico, consistono pertanto: a) nell’introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell’ hacker) sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell’elaboratore); Ecco: coloro che hanno in mano le nostre vite scrivono nero su bianco e a sezioni unite che gli hacker sono dei delinquenti. E’ inaccettabile.

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L’una di Fiale

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Giornalettismo > Stupri di gruppo, l’impossibile impunità

5 febbraio 2012

Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più “popolare” (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false. Come quella dell’altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l’impossibilità del carcere per gli stupri del “branco”. Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell’articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un’altra fonte. Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni. Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia. ( da Giornalettismo del 3 febbraio 2012 ) La notizia, riportata da  molte fonti nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa. Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari. In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte. Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela. Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari. E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure. Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27). La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo. Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.

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Giornalettismo > Stupri di gruppo, l’impossibile impunità

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Civile.it – Il tempo delle nevi … (feed)

2 febbraio 2012

Il mondo visto da twitter – Photo courtesy by Spataro Andare al bar , passando davanti ad un altro chiuso perche’ “siamo senza corente” – Questo e’ un Feed. Il testo completo e’ solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.

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Civile.it – Il tempo delle nevi … (feed)

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Cassazione II penale del 12 ottobre 2011, n. 36766

16 gennaio 2012

Ordinanza di rimessione alla sezioni unite.”Per i sostenitori di tale indirizzo, inoltre, se appare certo che la violazione amministrativa citata si ponga in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’articolo 712 c.p., non altrettanto evidente è il rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione, sia pure nei limiti della fattispecie della violazione amministrativa: e ciò in quanto questa Corte ha affermato che integra il reato di ricettazione la ricezione o l’acquisto, al fine di profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell’apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29965 del 24.6.2009 dep. 17.7.2009 rv 244673).A tale orientamento giuridico se ne oppone, però, un altro di segno diametralmente opposto: e i sostenitori di tale indirizzo osservano che la conseguenza del primo orientamento – adottato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata – è che residuerebbero soltanto casi di scuola di applicabilità della fattispecie amministrativa: ciò in quanto non è ragionevolmente ipotizzabile che l’acquirente finale di un prodotto con segni falsi, acquistato dai venditori ambulanti, non sia a conoscenza della circostanza che quell’oggetto, proprio “per la qualità del bene, per la condizione di chi lo offre e per l’entità del prezzo” rappresenta il frutto della violazione dell’articolo 474 c.p..” (Pres. Sirena – Rel. Davigo) Ritenuto in fatto Con sentenza in data 16 giugno 2006, il Tribunale di Bergamo assolse M.F. dal reato di tentata ricettazione (relativa all’

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