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Archivio per la categoria ‘europa’

Il re-streaming di canali televisivi free-to-air e’ legittimo?

13 gennaio 2012

Web-TV: la Corte di Giustizia UE dovra’ stabilire se il re-streaming di canali televisivi free-to-air e’ legittimo La Corte di Giustizia dell’Unione europea dovrà chiarire se il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,… L’articolo e’ disponibile nel blog

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Corte di Giustizia UE: se il drop shipper fa il furbo i dazi li paga il venditore – Iusreporter.it

10 gennaio 2012

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta sulla nota figura negoziale del drop ship, fornendo un importante chiarimento a chi se ne avvale nell’e-commerce (in particolare a chi opera su eBay) ed ha sempre creduto che il pagamento di dazi doganali e imposte… L’articolo e’ disponibile nel blog

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Vietato agli Stati derogare la direttiva privacy: Corte di Giustizia del 24.11.2011 C-468/10 – ASNEF e FECEMD

22 dicembre 2011

Segnalata cortesemente dall’avv. Stefano Sutti: E’ vietato “ad una normativa nazionale che, in assenza del consenso della persona interessata e per autorizzare il trattamento dei suoi dati personali, necessario alla realizzazione dell’interesse legittimo perseguito dal responsabile di tale trattamento oppure dal o dai terzi ai quali tali dati vengono comunicati, richiede, oltre al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di detta persona, che i dati in parola figurino in fonti accessibili al pubblico, escludendo quindi in modo categorico e generalizzato qualsiasi trattamento di dati che non figurino in tali fonti.”

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Curia c-101/01: dati personali ed internet

22 dicembre 2011

Ambito di applicazione (Pubblicazione dei dati personali su Internet , cortesemente segnalataci dall’avvocato Patrizio Menchetti, www.menchlaw.com

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Ecommerce: dogana, vendite drop shipping ed ebay – testo della sentenza

17 dicembre 2011

Corte di Giustizia Europea, II sezione, C‑454/10, sentenza del 17.11.2011 – “l’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.” SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 novembre 2011 ( * ) &

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AFFARI ESTERI: "A KABUL UN PAREGGIO E’ GIA’ UNA VITTORIA"

5 dicembre 2011

Autore: TACCONI MATTEO Testata: EUROPA , a pagina: 5 Intervistato: MINUTO RIZZO ALESSANDRO

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Entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d`Europa per la protezione degli animali da compagnia

1 dicembre 2011

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011 il comunicato sulla entrata in vigore in Italia della Convenzione del Consiglio d`Europa Per la protezione degli animali da compagnia. La convenzione era stata siglata Strasburg…

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Civile.it – No ai filtri per proteggere il diritto d’autore: Corte … (feed)

25 novembre 2011

“Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. ”

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No ai filtri per proteggere il diritto d’autore: Corte Europea di Giustizia c-70/10

25 novembre 2011

“Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. ”

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

24 novembre 2011

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore. In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio: – di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer; – da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela; – a titolo preventivo; – a spese esclusive dei singoli provider; – senza limiti nel tempo. Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili. Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso. La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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