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Archivio per la categoria ‘eventi’

PREVENTIVO LEGALE non più obbligatorio – Dietrofront del Governo

27 febbraio 2012

Caro Zibaldone, pare saltato l`obbligo (ai miei occhi inesigibile) di preventivo scritto per i professionisti. Il compenso sarà pattuito con un “preventivo di massima”; è stato lo stesso Governo Monti a fare retromarcia. Ancora, scompare anche il cor…

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Civile.it – Corte di Giustizia UE: vietato ingiungere ai provider s … (feed)

21 febbraio 2012

Sequestri preventivi, ingiunzioni, diffide: ecco cosa rientra nella nozione di filtaggio controverso “51. Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore – Questo e’ un Feed. Il testo completo e’ solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.

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Cassazione: i Prof debbono controllare la sicurezza delle stanze degli alunni in gita

15 febbraio 2012

Esiste un obbligo di diligenza preventivo per i Prof che accompagnano gli studenti in gita scolastica e tale dovere impone loro di trovare alberghi sicuri. È quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza sentenza n. 1769/2012) precisando peraltro …

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Giornalettismo > Stupri di gruppo, l’impossibile impunità

5 febbraio 2012

Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più “popolare” (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false. Come quella dell’altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l’impossibilità del carcere per gli stupri del “branco”. Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell’articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un’altra fonte. Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni. Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia. ( da Giornalettismo del 3 febbraio 2012 ) La notizia, riportata da  molte fonti nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa. Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari. In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte. Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela. Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari. E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure. Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27). La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo. Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.

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Civile.it – I preventivi degli avvocati: l’opinione a favore … (feed)

23 gennaio 2012

Nella lista di civile.it abbiamo letto un intervento stupendo dell’avv. Irene Grassi del foro di Bologna, a favore dei preventivi.Visto che sul tema anche pochi sono possibilisti, non dico favorevoli, ringrazio l’avv. Grassi per avermi autorizzato a segnalare la sua opinione su queste pagine. Photo courtesy by ValentinoSpataro.it Io credo che i preventivi siano cosa utile , perch

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Civile.it – Liberalizzazioni: nel decreto legge l’art.9 per gli avv … (feed)

22 gennaio 2012

Risolti i dubbi sulla liquidazione giudiziale dei diritti e competenze. Per il resto cambia propriom poco. Preventivi scritti.

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III edizione Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprieta Intellettuale, della Concorrenza e delle Comunicazioni

10 gennaio 2012

Iusreporter.it segnala Università LUISS Guido Carli – III edizione Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprieta Intellettuale, della Concorrenza e delle Comunicazioni

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Notizie (spero) utili di fine anno 2/2: WiFi libero

31 dicembre 2011

Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della possibile proroga delle licenze per Internet point e affini . E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il possibile ritorno all’identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate (Internet point, per esempio). Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani 1° gennaio 2012, il WiFi potrà dirsi completamente e definitivamente liberato: non ci sarà proroga . Ma vediamo un po’ cosa è successo. Molti ricorderanno il celeberrimo “decreto Pisanu”, un provvedimento voluto dall’allora Ministro dell’interno (da cui ha preso il nome) sostanzialmente per ragioni di antiterrorismo (eravamo proprio all’indomani degli attentati di Londra). Tra gli altri interventi due specifici per Internet. All’art. 7 ( questo il testo dopo la conversione ): – obbligo di licenza del questore per “chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali”; – obbligo di predisporre “misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 [v. il precedente punto] è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché [le] misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”. Le seconde disposizioni (monitoraggio, archiviazione e identificazione) erano già venute meno per espressa abrogazione attuata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225. Quanto all’obbligo di licenza, il termine originario (31 dicembre 2007) era stato più volte prorogato, sino al 31 gennaio 2011. Ecco, essendo venuta meno la previsione di un’ennesima proroga, con la licenza ci fermiamo alla mezzanotte di oggi. Buon 2012.

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Cassazione: occorre custodia cautelare in carcere prima del processo per lo stalker assillante

20 dicembre 2011

Ancora un chiarimento dalla Corte di Cassazione in materia di stalking. Questa volta Piazza Cavour è stata chiara: occorre il carcere preventivo per lo stalker assillante e recidivo. Secondo gli ermellini e necessario disporre la custodia in carc…

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Conferenza NEXA su Internet & Società 2011 – 17/12/2011

9 dicembre 2011

Sabato, 17 Dicembre 2011, ore 10.00 – 18.00 I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino – Sala Conferenze Via Pier Carlo Boggio 59, www.i3p.it La terza conferenza NEXA su Internet & Società sarà un momento di discussione sul tema “Dati aperti su una Rete aperta”…. L’articolo e’ disponibile nel blog

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