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Archivio per la categoria ‘intercettazioni’

La posta in gioco: Interventi e proposte per la lotta alla mafia (Saggi) – Kindle

26 dicembre 2012 Nessun commento

Versione per Kindle Trattamento e attendibilit

Senza parole

18 aprile 2012 Nessun commento

Non se ne può più. Dopo che l’intervento del buon Roberto Cassinelli aveva scongiurato ogni pericolo, la cosiddetta norma “ammazzablog” ritorna sempre in una proposta di riforma delle intercettazioni . La bozza, questa volta, ha provenienza ministeriale (Giustizia, ovviamente) ed è, proprio per questo, ancora più inaccettabile. Nella sostanza, ricordo i tratti principali della norma proposta: – 48 di tempo per le rettifiche, senza contraddittorio, “sulla fiducia”; – sanzione sino a 12.000 euro in caso di inottemperanza. Termini che possono riguardare la stampa, ma non certo le realtà amatoriali. Una norma scritta da persone radicalmente estranee alla realtà: e sono quelle che ci governano.

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Senza parole

ZeusNews > La legge del pregiudizio

1 marzo 2012 Nessun commento

( da ZeusNews del 1° marzo 2012 ) Ne avevamo parlato, circa un anno fa,  Fulvio Sarzana ed  io , all’indomani dell’approvazione al Senato. Francamente,  con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi “normali”) alla  Camera . E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la  legge 12/2012 – voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD  Felice Casson ,  Gerardo D’Ambrosio ed  Enzo Bianco – imporrà la confisca  “ dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies” . Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto:  accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici , intercettazioni e via dicendo. Quanto al significato del termine  confisca , credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto,  è il legislatore a stabilirlo a priori e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà. Una prima riflessione: c’è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi,  li commetteranno, con certezza, un’altra volta . In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della  cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell’Ordine . I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non “specializzate”) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo. Insomma,  una fornitura coatta a costo zero , per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali. Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un’ insensata presunzione di reiterazione , soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice? Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona  prima ancora di una condanna , ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata) “analisi tecnica forense” ? Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche  senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice ? Una legge scritta male e iniqua , ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

7 novembre 2011 Nessun commento

Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online questo articolo che riporto sotto. La notizia si è propagata velocemente su Internet , già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i cui rispettivi domini richiamavano, in qualche modo, il marchio Moncler (la cui denuncia è all’origine di tutta la vicenda) assumendo un commercio illegale di capi di abbigliamento. Il maxi-sequestro – mediante inibizione all’accesso – dei siti “simil-Moncler” è stato, però, successivamente azzerato dal Tribunale per il riesame della città veneta su istanza di Assoprovider e AIIP, le due principali associazioni di provider italiani. Come ben sa l’ avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito , patrono delle due, io non ci avrei scommesso un solo centesimo. Ne abbiamo parlato prima, in periodo non sospetto. Mi sono sbagliato e ne sono felicissimo. E non appartengo alla schiera di coloro che, dopo, saltano sul carro dei vincitori al grido “l’avevo detto”! I motivi della mia perplessità Fulvio li conosce perfettamente, sono stati l’oggetto centrale della nostra pur breve discussione. E – nessuno me ne voglia – queste perplessità rimangono. Controcorrente, dico che censura e “provider-sceriffo” c’entrano ben poco. Sequestrare tutta quella messe di siti per il solo fatto che i rispetti nomi di dominio richiamavano il marchio Moncler senza ulteriori accertamenti (così conferma il Tribunale) credo non meriti commento, neppure a beneficio dei non giuristi. E’ aberrante per tutti, senza scendere in noiosi particolari da leguleio. Ma è quello, soltanto quello e lo possiamo definire in tanti modi, anche poco urbani. Di certo, nessuno ha voluto censurare come, del resto, ai provider è stato dato un ordine, non si è detto di vigilare. Invece, il problema vero che rimane malgrado questa vittoria (al momento, temo un po’ troppo debole per essere festeggiata) è, in fondo, sempre lo stesso: l’inadeguatezza della legislazione rispetto a rivoluzioni tecnologiche come Internet. Per limitarci a ciò che regola i sequestri, cioè il codice di procedura penale (del 1989), il legislatore “tecnologico” vi ha messo mano soltanto due volte: nel 1993 per introdurre e regolare le intercettazioni telematiche e nel 2008 per fissare qualche norma di tutela in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici (la cui violazione, però, non comporta il venire meno di provvedimenti tanto invasivi). Il resto è stato di fatto delegato ad una Magistratura spesso impreparata sotto il profilo tecnico. Come visto qualche anno fa in relazione al sequestro del sito di The Pirate Bay dove la Cassazione ha “santificato” una specie di sequestro sconosciuta al codice fuori dei casi di pedopornografia e gambling online: quello, applicato anche questa volta, per “inibizione all’accesso” dei siti allocati su server all’estero al fine di renderli irraggiungibili agli utenti italiani. Questi sono i veri problemi cui dare al più presto una soluzione legislativa. Altrimenti, ci ritroveremo a dover combattere sequestro per sequestro scommettendo sulla singola impugnazione, senza alcun paletto giuridico in sede applicativa, senza la minima certezza del diritto.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

L’ammazzaammazzablog

7 ottobre 2011 Nessun commento

Con Roberto Cassinelli ci conosciamo da anni. Abbiamo un carissimo amico in comune, è un Collega ed è stato Consigliere del mio CDO. Non ho avuto difficoltà ad ottenere un’intervista sul suo emendamento all’”ammazzablog” (il famoso comma 29 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni). In una manciata di battute, chiarisce molte cose e – perdonatemi la presunzione – ha detto delle cose positive anche sulla mia interpretazione. Alessandro D’Amato di Giornalettismo è stato sempre molto attento al tema. Ne abbiamo discusso ed abbiamo deciso di realizzare questa cosa insieme, a “reti unificate”. QUI su Giornalettismo, qui sotto per il mio blog, appunto. Anzitutto, quello che credo interessi ai più: si può confidare nell’approvazione del suo emendamento? In quali tempi? L’emendamento in Commissione ha raccolto il sostegno di tutte le forze parlamentari, con l’esclusione dell’Italia dei valori. Pertanto, si può ragionevolmente pensare che in Assemblea non ci si discosti dal voto della Commissione. Quanto alla tempistica, credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni. Alcuni ritengono –  ed io sono tra questi – che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non fosse applicabile, indistintamente, a tutte le realtà, ma soltanto alla “stampa” vera e propria, con tanto di registrazione, direttore, redazione, ecc. Ciò in considerazione della collocazione all’interno della l. 47/48 appunto sulla stampa. Cosa pensa di questa interpretazione? Che può essere condivisa, ma non è l’unica: ciò significa che il dettato normativo del ddl, così com’è, lascia spazio a troppi dubbi. Perché, dunque, ha inteso presentare l’emendamento? Per evitare interpretazioni giurisprudenziali di senso opposto a quella poc’anzi illustrata. Già in passato abbiamo potuto appurare che i giudici, quando si tratta di tratta di internet, si consentono un ampio margine di manovra. È un rischio che il mio emendamento vuole scongiurare. Sui media vi è molta confusione, anche relativamente al testo da Lei presentato, forse a causa di una Sua prima proposta formulata due anni fa e decisamente più gravosa rispetto a quella odierna. Può spiegarci gli effetti pratici della Sua nuova ipotesi di modifica? L’obbligo di rettifica on-line varrà solo ed esclusivamente per le testate giornalistiche registrate. Tutti gli altri siti internet non dovranno preoccuparsene. E’ noto a tutti i caso di Carlo Ruta, lo storico siciliano condannato, anche in appello, per stampa clandestina in relazione al suo blog. Vi è il pericolo che altri siti possano essere riconosciutistampa, pur senza essere registrati, e sottoposti alla disciplina della rettifica con le conseguenze di legge? Tempo fa proposi di modificare la legge sulla stampa al fine di chiarire definitivamente che solo i siti delle testate giornalistiche, o i veri e propri quotidiani on-line, debbono essere considerati stampa e quindi registrati presso il Tribunale. La mia proposta di legge giace nel 2008 presso la Commissione cultura della Camera, senza che sia ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale di Modica, alla quale la domanda fa riferimento, dimostra che il problema esiste e va affrontato. C’è da dire pure, però, che il noto caso di Carlo Ruta è finora l’unico in un’Italia che conta un enorme numero di siti web gestiti amatorialmente.

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L’ammazzaammazzablog

Anche Wikipedia sciopera

5 ottobre 2011 Nessun commento

Wikipedia è un’enciclopedia multilingue collaborativa, online e gratuita, nata con il progetto omonimo intrapreso da Wikimedia Foundation, una organizzazione non a scopo di lucro statunitense. In queste ore, però, il sito si è autosospeso perché “oggi, purtroppo, i pilastri di questo progetto — neutralità, libertà e verificabilità dei suoi contenuti — rischiano di essere fortemente compromessi dal comma 29 del cosiddetto DDL intercettazioni”. Quello che preoccupa Wikipedia (e non solo) è soprattutto (…) – News / Apertura

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Anche Wikipedia sciopera

Play it again, Levi – 3 anni dopo

28 settembre 2011 Nessun commento

Io non credo che il ddl intercettazioni contenga norme ammazzablog, la mia posizione è nota. Però, non ho alcuna difficoltà a segnalare l’iniziativa di Agorà Digitale alla quale auguro la più grande fortuna. L’Associazione presieduta da Marco Cappato ha organizzato una   raccolta firme telematica per cercare di “disinnescare” certe regole che assumono come liberticide. Si segnala anche l’ elenco dei parlamentari che hanno proposto emendamenti alla norma. C’è pure il mitico Ricardo Franco Levi… amarcord … QUI gli emendamenti proposti.  Ecco quello proposto dal nostro, insieme ad altri Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5. Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5; lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5. 1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi. P.S.: Secondo me, è un buon emendamento.

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Play it again, Levi – 3 anni dopo

ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi

26 settembre 2011 Nessun commento

Mentre già c’è chi si organizza per il consueto prosecchino in piazza, ecco la mia opinione sulla legge “ammazzablog”. Dissenting opinion , come spesso succede. (da ZeusNews del 26 settembre 2011 ) Censura, bavaglio, ammazzablogger . Sono locuzioni tanto ricorrenti – quasi da complottismo – che oramai hanno perso ogni carica vitale e suggestiva. Dove stanno, questa volta, le trame contro la blogosfera? Qui:  “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,  entro quarantotto ore dalla richiesta , con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono” . Si tratta del comma 29 dell’articolo 1 del  disegno di legge C-1415-B , cioè il celeberrimo disegno di legge sulle intercettazioni (nella sua ultima versione ritornata alla  Camera ) sul quale, tra l’altro,  il Governo vorrebbe porre la fiducia , blindandone il testo. Il che ci condurrebbe, a breve, ad averla come norma definitivamente vigente. Ma i condizionali vanno sottolineati perché si parla pur sempre di iniziative legislative che sono, invero, mosse politiche prive di esiti certi. Ad ogni modo,  vediamo la norma più da vicino , senza occuparci del più delicato e diverso  problema delle intercettazioni , per capire se l’allarme sia veramente fondato. Anzitutto, si deve evidenziare che la norma andrebbe a incidere sulla  legge 47/1948 , la fondamentale legge sulla stampa. E, come vedremo, non si tratta di un particolare. Le modifiche riguarderebbero l’ articolo 8 che già prevede il  dovere di pubblicare dichiarazioni o rettifiche . In questo modo, in caso di approvazione, l’articolo 8 (sottoposto ad altri adattamenti)  “suonerebbe” così ; ed è facile farsi un’idea d’insieme. Prevedere un obbligo di pubblicare una rettifica non mi pare costituisca censura o bavaglio perché dalla violazione di detto obbligo non consegue, ad esempio, la sanzione della “cancellazione” del brano o, addirittura, la chiusura del sito. L’eventuale pena lo può indebolire economicamente, anche parecchio, ma il punto è sempre quello: la regola  non mira a impedire la libera espressione del pensiero , ma obbliga (soltanto) a pubblicare la rettifica o la dichiarazione (qualunque essa sia, ma è sempre stato così) per di più perché non possiamo dimenticarci di un eventuale soggetto diffamato – a fronte di lesioni alla dignità o contrarietà alla verità. A prescindere da ciò, si potrà obiettare che un blog, per fare l’esempio più immediato, non è, di regola, in grado di “sostenere” questi oneri aggiuntivi, semplicemente perché non ha, sempre di regola, la struttura dell’informazione professionale . Premetto un mio personalissimo pensiero: ancora una volta, ci troviamo di fronte a una norma scritta sulla Rete, ma che svela  la perfetta ignoranza di chi l’ha scritta e la piena incapacità di scrivere norme chiare nella materia che ci riguarda. In un momento in cui  la giurisprudenza si accorge che anche l’informazione professionale online non può essere semplicemente parificata a quella “tradizionale” (il direttore di una testata telematica pur registrata  non risponde con lo stesso rigore di quello di una testata cartacea), il legislatore si irrigidisce e sembra addirittura fare passi nella direzione opposta. La disposizione non è chiara, non lo si vuole nascondere, e la relazione al disegno di legge non aiuta. In più ( l’emendamento di quattro senatori PD ) che ha inserito l’inciso  “ivi compresi i giornali quotidiani e  periodici diffusi per via telematica “ ha intorbidito ulteriormente le acque. D’altro canto, malgrado l’espresso auspicio della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nessuna tra le altre soluzioni (ad esempio,  quella Radicale/PD – molto netta e precisa – o  quella dell’on. Cassinelli non realmente radicale) è stata approvata. Sicché non ci resta che tenerci il testo citato e ragionare su quello. E credo che  la soluzione sia proprio davanti al nostro naso . E’ evidente che non si può estrarre una singola regola dal contesto normativo che la circonda. Si tratta, molto banalmente, di utilizzare, per l’interpretazione, quello che i giuristi chiamano  “argomento sistematico” che fa chiaro riferimento a un  “sistema” in cui la disposizione, appunto, si inserisce. Il sistema è la citata legge 47/1948, inequivocabilmente chiamata  “Disposizioni sulla stampa” . E se, di per sé,  una pubblicazione telematica non è stampa (anche ai sensi dell’articolo 1), allora ciò che è contenuto in quella legge non può esservi applicato per il solo riferimento ai  “siti informatici” contenuto nella regola di cui si discute. Internet non è automaticamente stampa , dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la giurisprudenza  è sufficientemente solida sul punto (tranne che per il singolare  caso di Carlo Ruta ). Pertanto, quella norma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere definiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche regole. Fortunatamente, per concludere,  gli allarmi sono quasi del tutto infondati , perché i problemi, come per il già citato caso riguardante Carlo Ruta, potrebbero nascere soltanto in talune aule di giustizia. Se è vero che non si può escludere che un giudice possa interpretare male la regola, è anche vero che  le novità non introducono alcun bavaglio , tanto meno con volontà censorie:  “Non attribuire a cattiveria ciò che puoi facilmente spiegare con la stupidità” (il cosiddetto  Rasoio di Hanlon ). P.S.: Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che  c’è chi la pensa sostanzialmente come me . Credo vada citato per ulteriori spunti:  Alessandro D’Amato , per Giornalettismo.

Dettagli:
ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi

Civile.it – Ebook: Le intercettazioni nel procedimento ordinario e … (feed)

10 settembre 2011 Nessun commento
Categorie:civile, intercettazioni, pa, siti, sportivo Tag:

Trojan di Stato

22 giugno 2011 Nessun commento

Non è la prima volta che strumenti solitamente utilizzati per fini illegali diventano, successivamente, formidabili mezzi di indagine. Ciò, in prima battuta, conferma la neutralità di certi strumenti, ma, ad un’ulteriore riflessione, invita a non farsi tentare dagli abusi. Pare che nell’inchiesta napoletana sulla cosiddetta P4, gli inquirenti abbiano fatto uso di una “cimice” informatica, precisamente un trojan capace di intercettare tutto il flusso telematico di un certo computer, comprese, sembrerebbe mediante il microfono di sistema, le chiamate su Skype. Relativamente al caso concreto, ovviamente, non avanzo il benché minimo dubbio, ma in un’altra indagine di cui (lecitamente, in quanto difensore) conosco gli atti, un’operazione del genere non mi sembra sia stata fatta molto formalmente (le intercettazioni devono essere autorizzate, ecc.). Vedremo, se arriveremo a processo. P.S.: Grazie a Rebus per la segnalazione su Twitter (a proposito: ecco il mio account per chi volesse seguirmi)

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