( da ZeusNews del 1° marzo 2012 ) Ne avevamo parlato, circa un anno fa, Fulvio Sarzana ed io , all’indomani dell’approvazione al Senato. Francamente, con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi “normali”) alla Camera . E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la legge 12/2012 – voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD Felice Casson , Gerardo D’Ambrosio ed Enzo Bianco – imporrà la confisca “ dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies” . Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto: accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici , intercettazioni e via dicendo. Quanto al significato del termine confisca , credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto, è il legislatore a stabilirlo a priori e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà. Una prima riflessione: c’è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi, li commetteranno, con certezza, un’altra volta . In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell’Ordine . I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non “specializzate”) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo. Insomma, una fornitura coatta a costo zero , per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali. Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un’ insensata presunzione di reiterazione , soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice? Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona prima ancora di una condanna , ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata) “analisi tecnica forense” ? Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice ? Una legge scritta male e iniqua , ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.
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