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Archivio per la categoria ‘p2p’

Free P2P

3 dicembre 2011

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011 . In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo. Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore. Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo) Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

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Repetita iuvant

24 novembre 2011

Eggià… «Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell’Aiip, l’associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su Internet per una forma di sequestro – aggiunge Nuti – e che si arresti l’iter dei progetti di legge tesi a legittimare, in contrasto con la legislazione comunitaria, tale insensata ed incostituzionale deriva». (dal Corriere di oggi , sulla sentenza della Corte UE in tema di filtri al P2P ) Io non credo che la sentenza della Corte comunitaria possa generare decisioni dello stesso segno circa i sequestri di siti per “inibizione” (caso The Pirate Bay e figli, per intenderci), però mi fa piacere che anche Paolo Nuti comprenda la necessità di fare qualcosa. Personalmente ritengo che l’unica possibilità (anche quella più solida) sia quella legislativa. L’avevo detto tempo fa , ma proprio una persona molto vicina a Nuti ha definito la mia idea bizzarra e strampalata. Stai a vedere che…

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Repetita iuvant

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

24 novembre 2011

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore. In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio: – di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer; – da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela; – a titolo preventivo; – a spese esclusive dei singoli provider; – senza limiti nel tempo. Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili. Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso. La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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Ancora su GamEternity: è tutto così lineare?

2 giugno 2011

Domanda: uno incassa 3-400 euro al giorno (verosimilmente tutto in nero, esentasse) e continua a fare l’edicolante? Per di più, tiene l’hosting del suo sito “pirata” su Aruba? Anche l’ultimo arrivato su Internet capisce che in articoli come questo di Repubblica c’è qualcosa che non torna. Personalmente, quegli incassi, da banner (anzi, verosimilmente ads di Google), mi sembrano eccessivi, anche con grossi traffici. In più, va spiegata meglio la multa milionaria. Che significa 103 euro o il doppio del valore dell’opera? Sta tutto nell’art. 174-bis l.d.a. Eccolo Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Attenzione: questa norma folle (comunque, di discutibile applicabilità) introdotta nel 2000 su disegno di legge proposto da Walter Veltroni nel Governo Prodi, rischia di valere anche per chi non fa lucro del download, ma, semplicemente, mette in condivisione (più o meno consapevolmente) opere protette, ad esempio con un “banalissimo” programma di P2P. Qualcuno dei lettori ha una cartella Incoming con 1.000 file? Si faccia i conti.

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Il punto – Guido Scorza

28 settembre 2009

Il punto settimanale di Guido Scorza –Video available– Si parla soprattutto di Hadopi e di “gogna telematica” per l'uso illegale del p2p.

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Civile.it – Il punto – Guido Scorza … (feed)

28 settembre 2009

Il punto settimanale di Guido Scorza –Video available– Si parla soprattutto di Hadopi e di “gogna telematica” per l'uso illegale del p2p.

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Ri-indagini – UPDATED

29 aprile 2009

Non ho, all momento, particolari ulteriori rispetto a quanto riferisce, ad esempio, Repubblica , ma in questi ultimi giorni s’è stretta la morsa dell’ultima indagine siracusana in tema di pedopornografia. La Procura di Siracusa non è nuova a queste iniziative. Con la collaborazione di Telefono Arcobaleno e con l’ausilio del NIT (un nucleo investigativo interforze) i magistrati aprono una nuova indagine almeno con cadenza annuale. Professionalmente, ne conosco altre due, ma so che non sono le uniche. Siccome, da quanto capisco, parliamo di traffici via P2P (penso eMule), c’è da augurarsi che gli inquirenti abbiano considerato il fenomeno dei fake (file che riportano un nome non compatibile con il vero contenuto) perché in altri casi (ne ho parlato tempo fa su questo blog) c’è qualcuno che s’è ritrovato indagato proprio per sbaglio… Aggiornamento del 6 maggio 2009 : pare che ci sia stata una seconda fase/indagine .

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