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Archivio per la categoria ‘pedoporno’

Free P2P

3 dicembre 2011

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011 . In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo. Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore. Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo) Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

7 novembre 2011

Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online questo articolo che riporto sotto. La notizia si è propagata velocemente su Internet , già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i cui rispettivi domini richiamavano, in qualche modo, il marchio Moncler (la cui denuncia è all’origine di tutta la vicenda) assumendo un commercio illegale di capi di abbigliamento. Il maxi-sequestro – mediante inibizione all’accesso – dei siti “simil-Moncler” è stato, però, successivamente azzerato dal Tribunale per il riesame della città veneta su istanza di Assoprovider e AIIP, le due principali associazioni di provider italiani. Come ben sa l’ avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito , patrono delle due, io non ci avrei scommesso un solo centesimo. Ne abbiamo parlato prima, in periodo non sospetto. Mi sono sbagliato e ne sono felicissimo. E non appartengo alla schiera di coloro che, dopo, saltano sul carro dei vincitori al grido “l’avevo detto”! I motivi della mia perplessità Fulvio li conosce perfettamente, sono stati l’oggetto centrale della nostra pur breve discussione. E – nessuno me ne voglia – queste perplessità rimangono. Controcorrente, dico che censura e “provider-sceriffo” c’entrano ben poco. Sequestrare tutta quella messe di siti per il solo fatto che i rispetti nomi di dominio richiamavano il marchio Moncler senza ulteriori accertamenti (così conferma il Tribunale) credo non meriti commento, neppure a beneficio dei non giuristi. E’ aberrante per tutti, senza scendere in noiosi particolari da leguleio. Ma è quello, soltanto quello e lo possiamo definire in tanti modi, anche poco urbani. Di certo, nessuno ha voluto censurare come, del resto, ai provider è stato dato un ordine, non si è detto di vigilare. Invece, il problema vero che rimane malgrado questa vittoria (al momento, temo un po’ troppo debole per essere festeggiata) è, in fondo, sempre lo stesso: l’inadeguatezza della legislazione rispetto a rivoluzioni tecnologiche come Internet. Per limitarci a ciò che regola i sequestri, cioè il codice di procedura penale (del 1989), il legislatore “tecnologico” vi ha messo mano soltanto due volte: nel 1993 per introdurre e regolare le intercettazioni telematiche e nel 2008 per fissare qualche norma di tutela in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici (la cui violazione, però, non comporta il venire meno di provvedimenti tanto invasivi). Il resto è stato di fatto delegato ad una Magistratura spesso impreparata sotto il profilo tecnico. Come visto qualche anno fa in relazione al sequestro del sito di The Pirate Bay dove la Cassazione ha “santificato” una specie di sequestro sconosciuta al codice fuori dei casi di pedopornografia e gambling online: quello, applicato anche questa volta, per “inibizione all’accesso” dei siti allocati su server all’estero al fine di renderli irraggiungibili agli utenti italiani. Questi sono i veri problemi cui dare al più presto una soluzione legislativa. Altrimenti, ci ritroveremo a dover combattere sequestro per sequestro scommettendo sulla singola impugnazione, senza alcun paletto giuridico in sede applicativa, senza la minima certezza del diritto.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

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Realmente virtuale

3 maggio 2011

Anche l’ultimo dei praticanti avvocati sa che non sempre i giornalisti sono in grado di fare cronaca giudiziaria e che, allora, bisogna un po’ guidarli, prendendoli per mano per quella materia un po’ esoterica che è il diritto. Strafalcioni giuridici come “reato penale” (un reato è già un illecito penale, non c’è bisogno di ribadirne la natura) oppure la prescrizione che diventa assoluzione sono, tutto sommato, peccati veniali, se commessi in buona fede. Il problemi emergono e si aggravano non poco quando si ricostruiscono male i fatti di un processo oppure si stravolge il senso di una sentenza. E accade sovente quando non si leggono le motivazioni perché ad aspettarle la notizia si sgonfia. A fine novembre 2010 era uscita la notizia di una sentenza del tribunale di Milano, prima in Italia ad occuparsi di pedopornografia virtuale. QUI una stringa di ricerca su Google, per farsi un’idea. Apparentemente, la notizia era stata data in prima battuta da TGCOM e Sky TG 24 (testata che ci ha messo del suo sostenendo che la sentenza era del tribunale dei Minorenni – sic ). Il 25 novembre commentavo la notizia : con cautela (non conoscevo la motivazione, verosimilmente non ancora depositata), ma con qualche perplessità, perché la cronaca lasciava intendere la punizione anche per cartoni animati. Senza falsa modestia: ci avevo azzeccato. Recentemente, si è potuta leggere la sentenza per esteso e si è capito che la condanna, per il reato di cui all’art. 600-quater. 1. c.p., non riguardava immagini realistiche o, peggio, semplici cartoni animati, ma “immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente”. Non sono qui a discutere di morale, bensì soltanto di diritto, quello vigente: la sentenza, conformemente alla legge, esclude la rilevanza penale di prodotti come manga e anime raffiguranti minori. E questo era uno dei dubbi (sinceramente non miei) di molti.

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Punibile la pedopornografia virtuale?

25 novembre 2010

Premetto che le sentenze si commentano soltanto dopo aver letto personalmente le motivazioni, non certo sulla scorta del dispositivo e dei commenti sulla stampa. Dunque mi accingo a scrivere due parole su questa notizia sul piano assolutamente astratto, pur in attesa di poter leggere il provvedimento intero. Dal 2006 (l. 38/2006), a causa di norme sovranazionali, anche in Italia è punita la pedopornografia “virtuale” (e proprio il termine usato dalla legge). Ecco la norma che ci interessa “Art. 600- quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600- ter e 600- quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali” Ora, io non conosco i fatti giudicati a Milano, ma mi sembra che non sia possibile prescindere dall’utilizzo di immagini di minori (o parti di esse) e che, pertanto, una rappresentazione grafica totalmente (e chiaramente) “finta” non sia punibile (specie allo stato delle tecnica). Ciò vale, anzitutto, per i fumetti. Avevo scritto qualcosa qui , ai tempi.

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Punibile la pedopornografia virtuale?

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Wi-fi-(ino)

27 ottobre 2010

Non vorrei portare rogna, ma ho l’impressione che gli auspici di molti circa la semplice e totale abrogazione del “ decreto Pisanu ” naufragheranno miseramente. Premettiamo, intanto, che il “decreto Pisanu”, all’art. 7, (quello più volte prorogato), non vieta tutte le reti wi-fi, ma obbliga i gestori di esercizi commerciali e circoli privati (che devono chiedere licenza al questore) a prendere una serie di misure atte , in buona sostanza, all’identificazione di chi accede al point (cablato o meno, telefonico o telematico). Venendo al nocciolo, se è vero che, addirittura, vi è stata una proposta bipartisan di abrogazione, le parole di Maroni, proprio oggi , non fanno presagire alcunché di buono perché si pronuncia la parola magica “equilibrio”- Vedremo, spero proprio di sbagliarmi. P.S.: Detto tra noi, pur trattando diversi procedimenti per reati legati ad Internet come quelli menzionati da Maroni (pedopornografia e frodi online) non ho mai visto nulla di scoperto per merito del decreto citato.

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Sulla definizione di pedopornografia

17 giugno 2010

La Cassazione si è recentemente soffermata su un tema assai delicato che, peraltro, ho trattato in almeno un paio di processi che ho curato: quello della definizione di pedopornografia. Il nostro legislatore, infatti, ha omesso di fornirla. Nondimeno, non si può prescindere da una definizione giuiridica sufficientemente delineata. Ecco, c’è quanto scritto nella Decisione Quadro 2004/68/GAI menzionata dalla Suprema Corte. C’è anche l’occasione per ricordare quanto è vincolante il diritto comunitario, contrariamente a quello che molti giudici italiani continuano a fare. Questa volta a farne le spese è stato il “fotografo di bambini” di cui si narra in sentenza. Probabilmente non uno stinco di santo, quasi sicuramente vittima di pregiudizio e ignoranza (della legge, beninteso).

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Fermiamo il decreto Maroni – Aggiornato

16 dicembre 2009

Allora, la questione è nota, ne hanno parlato tutti. Lo scopo di questo post non è quello di scroccare idee altrui e riproporle come mie. Soltanto, spero che, leggendomi, anche soltanto una persona in più si convinca che quello che vagheggia Maroni (perché soltanto domani si dovrebbe sapere qualcosa di più) è sbagliato, anzi pericoloso per la nostra libertà (non di quella di quattro imbecilli di quella o quell’altra parte). Dunque, i “saggi” che mi hanno preceduto sono tutti idealmente e cumulativamente citati. Premessa. Certi reati (ad esempio, quelli che consistono in un’istigazione) esistono già. Saranno opinabili, ma esistono già, precisamente nel nostro codice penale. Parimenti, la Magistratura può già disporre sequestri su siti illeciti (e lo ha sempre fatto). L’unico limite è che non si può sequestrare un sito all’estero in quanto non c’è la collaborazione internazionale necessaria. Il problema, allora, diventa quello di rendere inaccessibili siti collocati su server all’estero. Per pedopornografia e gambling online, ciò si attua non con un sequestro stretto senso giuridico, ma con l’inibizione dell’accesso agli utenti collegati con provider Italiani, in pratica facendo modificare i DNS. Sono procedure previste dalla legge. Recentemente, poi, si è radicata questa “moda” giuridicamente bizzarra di eseguire un sequestro (preventivo) mediante i medesimi interventi sui DNS. Ricordiamo il caso di The Pirate Bay, alla fine dissequetrato anche se, nelle settimane scorse, la Cassazione sembra aver lasciato uno spiraglio aperto per questo genere di sequestro. Altri siti di torrent e di vendita di tabacchi hanno seguito la stessa sorte. A questa inibizione probabilmente pensa Maroni (come già, a suo tempo, il senatore D’Alia), ma vi sono almeno tre pericoli: – se l’oggetto del provvedimento dovesse essere, ad esempio, un gruppo su Facebook, l’inibizione non potrebbe non riguardare tutto il social network; – azioni di questo genere devono sempre passare per il vaglio della Magistratura; altre vie lascerebbero troppo spazio alla discrezionalità; e teniamo presente che qui è in gioco il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, mica bruscolini; – l’impugnazione di questi provvedimenti diverrebbe ardua, se non impossibile, consolidando un oscuramento anche se illegittimo. Allora, visto che a casa Facebook si sono prontamente attivati per rimuovere tutti i gruppo all’indice, viene anche da domandarsi dove stia il problema. La Rete ha più buon senso di quello che Maroni vuol far credere. P.S.: Vi sono politici e media che istigano più all’odio che certi gruppi Facebook da ragazzini idioti… Aggiornamento dello stesso giorno, ma dopo cena (diciamo quasi le 22.00) : Maroni, in videochat col Corriere dice, anzitutto, che non sarà un decreto (fiuuuu… s’è sempre abusato dell’urgenza che non c’é), poi anche che saranno “soltanto” strumenti in più per la Magistratura con collaborazione dei “gestori” (scheriffi privati?). La fonte è il Corriere , ovviamente. Vedremo…

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Fermiamo il decreto Maroni – Aggiornato

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Ri-indagini – UPDATED

29 aprile 2009

Non ho, all momento, particolari ulteriori rispetto a quanto riferisce, ad esempio, Repubblica , ma in questi ultimi giorni s’è stretta la morsa dell’ultima indagine siracusana in tema di pedopornografia. La Procura di Siracusa non è nuova a queste iniziative. Con la collaborazione di Telefono Arcobaleno e con l’ausilio del NIT (un nucleo investigativo interforze) i magistrati aprono una nuova indagine almeno con cadenza annuale. Professionalmente, ne conosco altre due, ma so che non sono le uniche. Siccome, da quanto capisco, parliamo di traffici via P2P (penso eMule), c’è da augurarsi che gli inquirenti abbiano considerato il fenomeno dei fake (file che riportano un nome non compatibile con il vero contenuto) perché in altri casi (ne ho parlato tempo fa su questo blog) c’è qualcuno che s’è ritrovato indagato proprio per sbaglio… Aggiornamento del 6 maggio 2009 : pare che ci sia stata una seconda fase/indagine .

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