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	<title>Notizie giuridiche dalla Rete &#187; privacy</title>
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		<title>Civile.it &#8211; Premiati 3 video di giovani sui giovani e i social netw &#8230; (feed)</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Premiazione domani 28 gennaio 2012. Il Garante della Privacy, sempre attento su un tema che mi sta interessando sempre di piu'. REALIZZA UN "CORTO" SULLA PRIVACY. IL GARANTE PREMIA GLI STUDENTI VINCITORI DEL CONCORSO Dom - Questo e' un Feed. Il testo completo e' solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premiazione domani 28 gennaio 2012. Il Garante della Privacy, sempre attento su un tema che mi sta interessando sempre di piu&#8217;. REALIZZA UN &#8220;CORTO&#8221; SULLA PRIVACY. IL GARANTE PREMIA GLI STUDENTI VINCITORI DEL CONCORSO Dom &#8211; Questo e&#8217; un Feed. Il testo completo e&#8217; solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.</p>
<p>Leggi dalla fonte:<br />
<a href="http://www.civile.it/internet/visual.php?num=80363" title="Civile.it - Premiati 3 video di giovani sui giovani e i social netw ... (feed)" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.civile.it/internet/visual.php?num=80363&amp;referer=');">Civile.it &#8211; Premiati 3 video di giovani sui giovani e i social netw &#8230; (feed)</a></p>
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		<title>Notizie (spero) utili di fine anno 1/2: privacy e persone giuridiche</title>
		<link>http://blog.avvocati-italia.com/2011/12/30/notizie-spero-utili-di-fine-anno-12-privacy-e-persone-giuridiche/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ La notizia è confermata con la conversione in legge del decreto “Salva Italia” : la privacy delle persone giuridiche non esiste più. Sì, va bene, l&#8217;affermazione è un po&#8217; enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già parlato tempo addietro . Sino al 5 dicembre 2011, la definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 196/2003) era questa: b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Con l&#8217;entrata in vigore del decreto salvatore, è diventata così: b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Ciò in quanto, tra le altre cose secondo me meno determinanti, il nostro decretone ha così stabilito, all&#8217;art. 40, comma 2, lett. a): 2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;. Dunque: i dati che identificavano le persone giuridiche (nonché gli enti e le associazioni) non sono più giuridicamente “personali”. Pertanto: possono essere liberamente trattati senza che eventuali abusi possano dirsi illeciti a fini “privacy”. Con tre precisazioni. La prima è che l&#8217;abuso di questi dati può, eventualmente, costituire comunque un illecito (penale, civile o amministrativo), ma soltanto se considerato al di fuori della disciplina dei dati personali. Con la seconda si intende ricordare che le persone giuridiche (e gli enti e le associazioni) rimangono pur sempre “abbonati” ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), d.lgs. 196/2003. Il che significa, per esempio, che è ancora vietato il telemarketing selvaggio verso questi soggetti. La terza serve ad avvertire che, ovviamente, persone giuridiche, enti e associazioni non sono esentate, per questa riforma, dal rispettare la disciplina sui dati personali, con gli adempimenti che ne possono derivare. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La notizia è confermata con la conversione in legge del decreto “Salva Italia” : la privacy delle persone giuridiche non esiste più. Sì, va bene, l&#8217;affermazione è un po&#8217; enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già parlato tempo addietro . Sino al 5 dicembre 2011, la definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 196/2003) era questa: b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Con l&#8217;entrata in vigore del decreto salvatore, è diventata così: b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Ciò in quanto, tra le altre cose secondo me meno determinanti, il nostro decretone ha così stabilito, all&#8217;art. 40, comma 2, lett. a): 2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;. Dunque: i dati che identificavano le persone giuridiche (nonché gli enti e le associazioni) non sono più giuridicamente “personali”. Pertanto: possono essere liberamente trattati senza che eventuali abusi possano dirsi illeciti a fini “privacy”. Con tre precisazioni. La prima è che l&#8217;abuso di questi dati può, eventualmente, costituire comunque un illecito (penale, civile o amministrativo), ma soltanto se considerato al di fuori della disciplina dei dati personali. Con la seconda si intende ricordare che le persone giuridiche (e gli enti e le associazioni) rimangono pur sempre “abbonati” ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), d.lgs. 196/2003. Il che significa, per esempio, che è ancora vietato il telemarketing selvaggio verso questi soggetti. La terza serve ad avvertire che, ovviamente, persone giuridiche, enti e associazioni non sono esentate, per questa riforma, dal rispettare la disciplina sui dati personali, con gli adempimenti che ne possono derivare. </p>
<p>Visita il link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.minotti.net/2011/12/30/notizie-spero-utili-di-fine-anno-12-privacy-e-persone-giuridiche/" title="Notizie (spero) utili di fine anno 1/2: privacy e persone giuridiche" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.minotti.net/2011/12/30/notizie-spero-utili-di-fine-anno-12-privacy-e-persone-giuridiche/?referer=');">Notizie (spero) utili di fine anno 1/2: privacy e persone giuridiche</a></p>
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		</item>
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		<title>ZeusNews &gt; Monti taglia anche la privacy</title>
		<link>http://blog.avvocati-italia.com/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ ( da ZeusNews del 6 dicembre 2011 ) 2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;. b) All&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole &#8220;la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione&#8221; sono soppresse. c) Il comma 3-bis dell&#8217;articolo 5 è abrogato. d) Al comma 4, dell&#8217;articolo 9, l&#8217;ultimo periodo è soppresso. e) La lettera h) del comma i dell&#8217;articolo 43 è soppressa. Quello citato è il testo dell&#8217;art. 40, comma 2, del &#8220;decreto salva Italia&#8221; riguardante, nel particolare, la  &#8220;riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese&#8221; . Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di  dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché. Rimane l&#8217;unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre &#8220;abbonati&#8221; come specificato dal  Codice della privacy . Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al telemarketing . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ( da ZeusNews del 6 dicembre 2011 ) 2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;. b) All&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole &#8220;la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione&#8221; sono soppresse. c) Il comma 3-bis dell&#8217;articolo 5 è abrogato. d) Al comma 4, dell&#8217;articolo 9, l&#8217;ultimo periodo è soppresso. e) La lettera h) del comma i dell&#8217;articolo 43 è soppressa. Quello citato è il testo dell&#8217;art. 40, comma 2, del &#8220;decreto salva Italia&#8221; riguardante, nel particolare, la  &#8220;riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese&#8221; . Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di  dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché. Rimane l&#8217;unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre &#8220;abbonati&#8221; come specificato dal  Codice della privacy . Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al telemarketing . </p>
<p>Leggi dalla fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://www.minotti.net/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/" title="ZeusNews &gt; Monti taglia anche la privacy" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.minotti.net/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/?referer=');">ZeusNews &gt; Monti taglia anche la privacy</a></p>
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		<item>
		<title>Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti</title>
		<link>http://blog.avvocati-italia.com/2011/12/01/ticket-sanitari-garantita-la-privacy-degli-assistiti/</link>
		<comments>http://blog.avvocati-italia.com/2011/12/01/ticket-sanitari-garantita-la-privacy-degli-assistiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
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		<description><![CDATA[No alla "dichiarazione dei redditi" in farmacia Il Garante privacy ha recentemente precisato che non ci sarà bisogno di dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l'importo del ticket da pagare. Basterà infatti che i medici appongano un codice sulle ricette per... L'articolo e' disponibile nel blog ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No alla &#8220;dichiarazione dei redditi&#8221; in farmacia Il Garante privacy ha recentemente precisato che non ci sarà bisogno di dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l&#8217;importo del ticket da pagare. Basterà infatti che i medici appongano un codice sulle ricette per&#8230; L&#8217;articolo e&#8217; disponibile nel blog </p>
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<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/IusreporteritBlog/~3/BRXyPvr9ZC4/ticket-sanitari-garantita-la-privacy.html" title="Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedproxy.google.com/_r/IusreporteritBlog/_3/BRXyPvr9ZC4/ticket-sanitari-garantita-la-privacy.html?referer=');">Ticket sanitari: garantita la privacy degli assistiti</a></p>
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		<title>Civile.it &#8211; Nominativi tratti da albi professionali per attività di &#8230; (feed)</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Newsletter n. 353 del Garante della Privacy del 21 novembre 2011 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Newsletter n. 353 del Garante della Privacy del 21 novembre 2011 </p>
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		<title>Giornalettismo &gt; L’Ue vieta i filtri sul P2P?</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ (da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore. In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio: - di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer; - da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela; - a titolo preventivo; - a spese esclusive dei singoli provider; - senza limiti nel tempo. Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili. Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso. La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> (da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore. In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio: &#8211; di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer; &#8211; da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela; &#8211; a titolo preventivo; &#8211; a spese esclusive dei singoli provider; &#8211; senza limiti nel tempo. Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili. Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso. La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro. </p>
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		<title>Privacy e sistemi di localizzazione dei veicoli nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro</title>
		<link>http://blog.avvocati-italia.com/2011/11/21/privacy-e-sistemi-di-localizzazione-dei-veicoli-nellambito-del-rapporto-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:41:19 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con il provvedimento a carattere generale del 4 ottobre 2011, il Garante privacy detta le regole in materia di sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro. Il Garante privacy prescrive in particolare ai datori di lavoro pubblici e privati che si... L'articolo e' disponibile nel blog ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il provvedimento a carattere generale del 4 ottobre 2011, il Garante privacy detta le regole in materia di sistemi di localizzazione dei veicoli nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro. Il Garante privacy prescrive in particolare ai datori di lavoro pubblici e privati che si&#8230; L&#8217;articolo e&#8217; disponibile nel blog </p>
<p>Leggi dalla fonte:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/IusreporteritBlog/~3/DkmHFh2QSyQ/con-il-provvedimento-carattere-generale.html" title="Privacy e sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedproxy.google.com/_r/IusreporteritBlog/_3/DkmHFh2QSyQ/con-il-provvedimento-carattere-generale.html?referer=');">Privacy e sistemi di localizzazione dei veicoli nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro</a></p>
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