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Archivio per la categoria ‘Reati informatici’

Se l’abuso del computer può costar caro

4 maggio 2011

Utilizzare Facebook sul posto di lavoro può condurre ad un procedimento penale per peculato e abuso d’ufficio? Se si tratta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (figure normalmente – ma non esclusivamente – tipiche del pubblico impiego), la Procura di Forlì-Cesena risponde affermativamente. Lo riferisce il Resto del Carlino (che pone l’enfasi soprattutto sul social network, ma il problema è generalizzato) e la notizia si sta già propagando in Rete. Personalmente, ho qualche perplessità. Non è la prima volta che per l’abuso di strumenti informatici, specie se collegati ad Internet, si ipotizza il peculato. Infatti, si conosce almeno un precedente di Cassazione abbastanza noto. Il fatto è che, come dice la sentenza citata, per il reato in esame occorre verificare la sussistenza di un danno che però, come sappiamo, in presenza di utenze “flat” non è calcolabile. Fermo restando che, come tengo sempre a dire, sulla scorta di un articolo giornalistico non si traggono conclusioni giuridiche. In più, da un caso concreto non si trae necessariamente un principio. Prudenza, dunque.

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Accesso abusivo e interesse pubblico

28 aprile 2011

L’art. 615-ter c.p., che prevede il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, contempla una serie di aggravanti specifiche. Tra queste ve n’è una che si applica quando il sistema violato è di interesse pubblico. E non c’è soltanto un aggravamento di pena, ma la perseguibilità diviene d’ufficio anziché a querela (e non sono cose da poco…). Una sentenza di Cassazione di qualche mese fa (colpevolmente, mi era sfuggita), dice, però, che anche un sistema appartenente ad un società che opera come concessionaria di un pubblico servizio (quello telefonico, nella fattispecie) non è, di per sé, di interesse pubblico. Nel caso concreto il sistema non era quello destinato a gestire la rete telefonica, ma quello relativo alle ricariche e ciò ha fatto sorgere qualche lecito dubbio. Interessante anche se, in effetti, un po’ per legulei.

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Acari

22 aprile 2011

Nel post precedente , mi sono dimenticato di scrivere una cosa importante. Meglio farne uno nuovo che perdersi in un update. Ecco un passaggio dell’ ordinanza di Cassazione citata proprio in quel post: Già questa sentenza dava conto puntualmente di come la norma sanzioni non solo la condotta del cosiddetto “hacker” o “pirata informatico”, cioè di quell’agente che non essendo abilitato ad accedere at sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso, o “password” Ecco, in Cassazione pensano che un hacker sia un criminale ed è un atteggiamento che ho ritrovato in tanti altri processi. Se queste sono le premesse, non ci stupiamo delle conseguenze (le condanne).

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Se l’accesso abusivo non è uguale per tutti

20 aprile 2011

Approfitto del post di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito in tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico. In questi giorni si è avuta notizia di una sentenza del GUP di Brescia (per la verità, pubblicata su Penale.it sin dal 31 marzo) che ha fatto subito discutere.In sostanza, l’imputato (nel caso concreto, un Ufficiale di Polizia Giudiziaria), pur legittimato all’accesso al sistema (il sistema informatico di gestione dei Registri Generali – RE.GE.), aveva effettuato alcune ricerche su terzi per finalità diverse da quelle per cui è autorizzato. Malgrado ciò è stato assolto (mi scuso, nella prima versione c’era un NON di troppo, chiaro refuso, sembrava fosse stato condannato).. Ma come è potuto succedere? In estrema sintesi, l’accesso abusivo di cui discutiamo è previsto e punito dall’art. 615-ter c.p., il quale contempla due distinte ipotesi: una “commissiva”, di colui che “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza”; l’altra “omissiva”, di colui che “vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”. Il caso preso in esame dal Giudice bresciano è stato contestato in relazione a questa seconda ipotesi, ma si è concluso che se le finalità diverse (il consultare il registro per scopi diversi dal lavoro in Procura) non erano anche illecite, l’imputato doveva essere assolto. Conclusione un po’ discutibile, sia perché bisognerebbe ricordare che esiste pur sempre il reato di trattamento illecito di dati personali, sia anche – ma non è un argomento strettamente giuridico – perché da un pubblico ufficiale, non un privato cittadino, è lecito pretendere un più elevato livello di conformità, a maggior ragione in relazione a dati giudiziari. Ma non tutti sono d’accordo. Sono, infatti, sufficienti le diverse finalità oppure occorre che esse siano anche illecite? Il contrasto, in realtà, si è manifestato anche in Cassazione. Per questo motivo, la V Sezione Penale , dopo un interessante excursus sullo stato della giurisprudenza (con tanto di nomi “illustri”) ha rimesso alle Sezioni Unite. Udienza fissata per il 23 giugno 2011.

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Se l’accesso abusivo non è uguale per tutti

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L’erba e il fascio

20 aprile 2011

Mi spiace per la mia conterranea Eva Perasso , ma mischiare hacker, clonazioni di carte di credito (o cose simili), phishing e (generici) “attacchi informatici”, nel 2011 non va tanto bene. E pure definire l’hacking come “l’attacco al computer, o ai server di un’azienda, o a un sito internet per rubare dati” è profondamente sbagliato. Anche se tutto discende da uno studio (parimenti superficiale ed erroneo in certi passaggi) di Verizon. Wikipedia non è infallibile, ma uno sguardo alla voce, appunto, “ hacking ” avrebbe svelato non poche divergenze e, senza dubbio, avrebbe suggerito maggior cautela nel mettere nero su bianco certe affermazioni perentorie.

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ZeusNews > Forniture coatte

10 marzo 2011

L’accordo con Dario Meoli era definito da un po’, ma il tempo è sempre tiranno. Forse, però, ci siamo. Oggi ho scritto una cosina su un ddl S2271 in tema di confisca per fatti di criminalità informatica. Inizia così la mia collaborazione con ZeusNews. Cheers!!! ( da ZeusNews del 10 marzo 2011 ) I Senatori PD (tra cui nomi importanti come Casson, Bianco e D’Ambrosio, comunque quasi tutti giuristi) hanno un chiaro pregiudizio nei confronti dell’informatica. E’ loro, infatti, il disegno di legge n. S2271 presentato l’estate scorsa e da poco approvato al Senato (dovrà comunque passare ancora alla Camera). Perché parlo di pregiudizio? Perché con il roboante titolo “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si fa di tutta l’erba un fascio imponendo la confisca obbligatoria (non soltanto facoltativa) di “beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies” . Praticamente tutti i reati informatici senso stretto introdotti dalla legge 547/93 e, in parte, ritoccati (o aggiunti) nel 2008. Come riferisce anche la relazione, si tratta di una disposizione che costituisce eccezione alla regola della confisca facoltativa. Così si determina un’evidente disparità di trattamento rispetto ad altri fenomeni criminali; ma evidentemente non importa, anzi. Alla fine, infatti, fa sempre capolino un po’ di sano pragmatismo: “Oggi assistiamo nella realtà italiana a un forte squilibrio tecnologico tra le dotazioni informatiche messe a disposizione delle Forze di polizia e quelle comunemente utilizzate dalla criminalità” . Così, invece di buttare via soldi in costose forniture informatiche, è meglio il ricorso indiscriminato alla confisca di qualsiasi dispositivo informatico… ma soltanto per certi reati.

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Se la duplicazione di file non è furto

14 gennaio 2011

Su Penale.it ho appena pubblicato un’interessante sentenza della Cassazione sulla rilevanza penale (anzi, direi proprio sull’esistenza) del “furto digitale”. Con la duplicazione di file, infatti, non si spossessa il titolare e – cosa forse ancora più deflagrante, ma sacrosanta – i file non sono giuridcamente “cose mobili”. Spossessamento e natura di “cosa mobile” sono entrambi presupposti del reato di cui all’art. 624 c.p. Nella pubblicazione ci sono anche due link molto interessanti che confermano l’ineccepibilità della decisione in argomento.

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Bancomat e home banking: quali responsabilità?

9 settembre 2010

Max Eroli (sì, OK, sono in confidenza) ha scritto un ottimo articolo per Diritto & Diritti dove, incidentalmente, parla di phishing. Da leggere.

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Molestie e Internet

30 giugno 2010

Nell’era dello stalking, finalmente qualcuno (la Cassazione) si accorge che la legge non è tanto aggiornata con la tecnologia… Su penale.it , da leggere. P.S.: Che lo dicevo dieci anni fa o poco meno, contro autorevolissimi Autori i quali sostenevano che siccome Internet viaggiava su doppino, allora era il telefono di cui alla norma incriminatrice. Art. 660 Molestia o disturbo alle persone Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono , per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.

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Molestie e Internet

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Sulla definizione di pedopornografia

17 giugno 2010

La Cassazione si è recentemente soffermata su un tema assai delicato che, peraltro, ho trattato in almeno un paio di processi che ho curato: quello della definizione di pedopornografia. Il nostro legislatore, infatti, ha omesso di fornirla. Nondimeno, non si può prescindere da una definizione giuiridica sufficientemente delineata. Ecco, c’è quanto scritto nella Decisione Quadro 2004/68/GAI menzionata dalla Suprema Corte. C’è anche l’occasione per ricordare quanto è vincolante il diritto comunitario, contrariamente a quello che molti giudici italiani continuano a fare. Questa volta a farne le spese è stato il “fotografo di bambini” di cui si narra in sentenza. Probabilmente non uno stinco di santo, quasi sicuramente vittima di pregiudizio e ignoranza (della legge, beninteso).

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Sulla definizione di pedopornografia

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