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Archivio per la categoria ‘rettifica’

La vera storia dell’emendamento Cassinelli

13 ottobre 2011

Dopo la notizia dell’approvazione, in Commissione, dell’emendamento Cassinelli volto a “salvare” i blog dal paventato obbligo di rettifica, pare che tutti si siano finalmente calmati. Io, però, vedo ancora un po’ di confusione in giro, per esempio proprio sul testo dell’emendamento Cassinelli. Ne sta girando una vecchia versione (sostanzialmente, quella di due anni fa), più complessa e gravosa. L’emendamento, però, è quello che riporto sotto, ricevuto direttamente dal “padre”, vale a dire dallo stesso on. Roberto Cassinelli il quale mi ha confermato che quello precedente (il n. 1.950 rintracciabile QUI ) pur formalmente sopravvissuto sarà “sovrascritto” da questo più recente #Al comma 29, lettera a) , capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5. #Conseguentemente, al medesimo comma: ##lettera d) , sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5. ##lettera e) , capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5, Ora, non c’è più spazio per dubbi: il testo è chiaro e chirurgico nell’escludere le realtà non professionali. Detto ciò, vorrei fare una piccola precisazione. Io sono tra quelli (pochi, però aumentati di numero, ultimamente) che pensavano che ogni emendamento fosse superfluo. Ciò perché quell’estensione dell’obbligo di rettifica era posta pur sempre all’interno di una legge – la 47/48 – riguardante (esclusivamente) la stampa; sicché a questa e soltanto a questa si sarebbe potuta applicare e non ai siti amatoriali. E’ quella che, nel nostro linguaggio, si chiama “interpretazione sistematica” ed è prevista dall’art. 12 delle Preleggi. E’ stato detto che l’affannarsi di emendamenti costituisse, invece, prova dell’applicabilità a tutta la Rete con la conseguente necessità di rimediare, appunto, tramite emendatio . Non credo che, in assenza di qualcosa di più, si tratti di un argomento sufficientemente solido: i politici si affannano sovente per ragioni politiche e non giuridiche, mentre molti tra i proponenti non sono giuristi, dunque non posso fare diritto.. Mi consola il fatto che un giurista – appunto, Cassinelli – dia un qualche valore alla mia tesi, osservando che l’emendamento rappresenta anche un mezzo per evitare interpretazioni giudiziarie non conformi. Quello che ho sempre sostenuto anch’io.

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La vera storia dell’emendamento Cassinelli

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L’ammazzaammazzablog

7 ottobre 2011

Con Roberto Cassinelli ci conosciamo da anni. Abbiamo un carissimo amico in comune, è un Collega ed è stato Consigliere del mio CDO. Non ho avuto difficoltà ad ottenere un’intervista sul suo emendamento all’”ammazzablog” (il famoso comma 29 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni). In una manciata di battute, chiarisce molte cose e – perdonatemi la presunzione – ha detto delle cose positive anche sulla mia interpretazione. Alessandro D’Amato di Giornalettismo è stato sempre molto attento al tema. Ne abbiamo discusso ed abbiamo deciso di realizzare questa cosa insieme, a “reti unificate”. QUI su Giornalettismo, qui sotto per il mio blog, appunto. Anzitutto, quello che credo interessi ai più: si può confidare nell’approvazione del suo emendamento? In quali tempi? L’emendamento in Commissione ha raccolto il sostegno di tutte le forze parlamentari, con l’esclusione dell’Italia dei valori. Pertanto, si può ragionevolmente pensare che in Assemblea non ci si discosti dal voto della Commissione. Quanto alla tempistica, credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni. Alcuni ritengono –  ed io sono tra questi – che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non fosse applicabile, indistintamente, a tutte le realtà, ma soltanto alla “stampa” vera e propria, con tanto di registrazione, direttore, redazione, ecc. Ciò in considerazione della collocazione all’interno della l. 47/48 appunto sulla stampa. Cosa pensa di questa interpretazione? Che può essere condivisa, ma non è l’unica: ciò significa che il dettato normativo del ddl, così com’è, lascia spazio a troppi dubbi. Perché, dunque, ha inteso presentare l’emendamento? Per evitare interpretazioni giurisprudenziali di senso opposto a quella poc’anzi illustrata. Già in passato abbiamo potuto appurare che i giudici, quando si tratta di tratta di internet, si consentono un ampio margine di manovra. È un rischio che il mio emendamento vuole scongiurare. Sui media vi è molta confusione, anche relativamente al testo da Lei presentato, forse a causa di una Sua prima proposta formulata due anni fa e decisamente più gravosa rispetto a quella odierna. Può spiegarci gli effetti pratici della Sua nuova ipotesi di modifica? L’obbligo di rettifica on-line varrà solo ed esclusivamente per le testate giornalistiche registrate. Tutti gli altri siti internet non dovranno preoccuparsene. E’ noto a tutti i caso di Carlo Ruta, lo storico siciliano condannato, anche in appello, per stampa clandestina in relazione al suo blog. Vi è il pericolo che altri siti possano essere riconosciutistampa, pur senza essere registrati, e sottoposti alla disciplina della rettifica con le conseguenze di legge? Tempo fa proposi di modificare la legge sulla stampa al fine di chiarire definitivamente che solo i siti delle testate giornalistiche, o i veri e propri quotidiani on-line, debbono essere considerati stampa e quindi registrati presso il Tribunale. La mia proposta di legge giace nel 2008 presso la Commissione cultura della Camera, senza che sia ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale di Modica, alla quale la domanda fa riferimento, dimostra che il problema esiste e va affrontato. C’è da dire pure, però, che il noto caso di Carlo Ruta è finora l’unico in un’Italia che conta un enorme numero di siti web gestiti amatorialmente.

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Wikipedia sciopera contro la legge bavaglio. Il comunicato

4 ottobre 2011

- Che i tempi siano maturi e’ evidente. Il diritto di rettifica, comma 29, e’ in discussione alla Camera domani 5 ottobre 2011. Abbiamo parlato lungamento del potere che verra’ dato all’agcom, per i

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Civile.it – Wikipedia sciopera contro la legge bavaglio. Il comunic … (feed)

4 ottobre 2011

- Che i tempi siano maturi e’ evidente. Il diritto di rettifica, comma 29, e’ in discussione alla Came – Questo e’ un Feed. Il testo completo e’ solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.

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Diritto di rettifica ed intercettazioni: una precisazione

29 settembre 2011

Nulla di ufficiale, fino ad oggi. Su questo sito troverete una montagna di informazioni sul diritto di rettifica. Di recente e’ stata segnalata la ricalendarizzazione del ddl

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ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi

26 settembre 2011

Mentre già c’è chi si organizza per il consueto prosecchino in piazza, ecco la mia opinione sulla legge “ammazzablog”. Dissenting opinion , come spesso succede. (da ZeusNews del 26 settembre 2011 ) Censura, bavaglio, ammazzablogger . Sono locuzioni tanto ricorrenti – quasi da complottismo – che oramai hanno perso ogni carica vitale e suggestiva. Dove stanno, questa volta, le trame contro la blogosfera? Qui:  “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,  entro quarantotto ore dalla richiesta , con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono” . Si tratta del comma 29 dell’articolo 1 del  disegno di legge C-1415-B , cioè il celeberrimo disegno di legge sulle intercettazioni (nella sua ultima versione ritornata alla  Camera ) sul quale, tra l’altro,  il Governo vorrebbe porre la fiducia , blindandone il testo. Il che ci condurrebbe, a breve, ad averla come norma definitivamente vigente. Ma i condizionali vanno sottolineati perché si parla pur sempre di iniziative legislative che sono, invero, mosse politiche prive di esiti certi. Ad ogni modo,  vediamo la norma più da vicino , senza occuparci del più delicato e diverso  problema delle intercettazioni , per capire se l’allarme sia veramente fondato. Anzitutto, si deve evidenziare che la norma andrebbe a incidere sulla  legge 47/1948 , la fondamentale legge sulla stampa. E, come vedremo, non si tratta di un particolare. Le modifiche riguarderebbero l’ articolo 8 che già prevede il  dovere di pubblicare dichiarazioni o rettifiche . In questo modo, in caso di approvazione, l’articolo 8 (sottoposto ad altri adattamenti)  “suonerebbe” così ; ed è facile farsi un’idea d’insieme. Prevedere un obbligo di pubblicare una rettifica non mi pare costituisca censura o bavaglio perché dalla violazione di detto obbligo non consegue, ad esempio, la sanzione della “cancellazione” del brano o, addirittura, la chiusura del sito. L’eventuale pena lo può indebolire economicamente, anche parecchio, ma il punto è sempre quello: la regola  non mira a impedire la libera espressione del pensiero , ma obbliga (soltanto) a pubblicare la rettifica o la dichiarazione (qualunque essa sia, ma è sempre stato così) per di più perché non possiamo dimenticarci di un eventuale soggetto diffamato – a fronte di lesioni alla dignità o contrarietà alla verità. A prescindere da ciò, si potrà obiettare che un blog, per fare l’esempio più immediato, non è, di regola, in grado di “sostenere” questi oneri aggiuntivi, semplicemente perché non ha, sempre di regola, la struttura dell’informazione professionale . Premetto un mio personalissimo pensiero: ancora una volta, ci troviamo di fronte a una norma scritta sulla Rete, ma che svela  la perfetta ignoranza di chi l’ha scritta e la piena incapacità di scrivere norme chiare nella materia che ci riguarda. In un momento in cui  la giurisprudenza si accorge che anche l’informazione professionale online non può essere semplicemente parificata a quella “tradizionale” (il direttore di una testata telematica pur registrata  non risponde con lo stesso rigore di quello di una testata cartacea), il legislatore si irrigidisce e sembra addirittura fare passi nella direzione opposta. La disposizione non è chiara, non lo si vuole nascondere, e la relazione al disegno di legge non aiuta. In più ( l’emendamento di quattro senatori PD ) che ha inserito l’inciso  “ivi compresi i giornali quotidiani e  periodici diffusi per via telematica “ ha intorbidito ulteriormente le acque. D’altro canto, malgrado l’espresso auspicio della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nessuna tra le altre soluzioni (ad esempio,  quella Radicale/PD – molto netta e precisa – o  quella dell’on. Cassinelli non realmente radicale) è stata approvata. Sicché non ci resta che tenerci il testo citato e ragionare su quello. E credo che  la soluzione sia proprio davanti al nostro naso . E’ evidente che non si può estrarre una singola regola dal contesto normativo che la circonda. Si tratta, molto banalmente, di utilizzare, per l’interpretazione, quello che i giuristi chiamano  “argomento sistematico” che fa chiaro riferimento a un  “sistema” in cui la disposizione, appunto, si inserisce. Il sistema è la citata legge 47/1948, inequivocabilmente chiamata  “Disposizioni sulla stampa” . E se, di per sé,  una pubblicazione telematica non è stampa (anche ai sensi dell’articolo 1), allora ciò che è contenuto in quella legge non può esservi applicato per il solo riferimento ai  “siti informatici” contenuto nella regola di cui si discute. Internet non è automaticamente stampa , dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la giurisprudenza  è sufficientemente solida sul punto (tranne che per il singolare  caso di Carlo Ruta ). Pertanto, quella norma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere definiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche regole. Fortunatamente, per concludere,  gli allarmi sono quasi del tutto infondati , perché i problemi, come per il già citato caso riguardante Carlo Ruta, potrebbero nascere soltanto in talune aule di giustizia. Se è vero che non si può escludere che un giudice possa interpretare male la regola, è anche vero che  le novità non introducono alcun bavaglio , tanto meno con volontà censorie:  “Non attribuire a cattiveria ciò che puoi facilmente spiegare con la stupidità” (il cosiddetto  Rasoio di Hanlon ). P.S.: Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che  c’è chi la pensa sostanzialmente come me . Credo vada citato per ulteriori spunti:  Alessandro D’Amato , per Giornalettismo.

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ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi

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Cassazione: è legittima la rettifica Iva senza istruttoria

22 marzo 2011

Nel caso in cui l’infedeltà della dichiarazione derivi dalla questo stesso atto senza necessità di porre in essere ulteriori attività, l’ufficio può rettificare l’Iva senza fare nessuna indagine. È questo il principio di diritto messo nero su bianco …

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Cassazione: è legittima la rettifica Iva senza istruttoria

Cassazione, rettifica

Diritto di rettifica: istruzioni per l’uso – una guida ancora da aggiornare

27 luglio 2010

Come fare ? In questi mesi abbiamo parlato piu' volte di diritto di rettifica e di decreto Romani, due istituti che piegano la rete. Parliamo del diritto di rettifica. Non voglio entrare nel me

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Diritto di rettifica: istruzioni per l’uso – una guida ancora da aggiornare

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Civile.it – Diritto di rettifica avanti tutta e Regolamentazione we … (feed)

26 luglio 2010

Cambia tutto –Video available– Con il diritto di rettifica e le regole sulle webtv e webradio la confusione e la contrarieta' – Questo e’ un Feed. Il testo completo e’ solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.

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Diritto di rettifica per i siti internet: il nuovo comma 29

26 luglio 2010

Rettifica: il nuovo testo All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (v. in fondo)

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