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Archivio per la categoria ‘Sentenze e sentenzine’

Una 600dpi per l’Ispettore Callaghan

15 dicembre 2011

L’ho letta e me ne sono innamorato all’istante Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque “strumento atto ad offendere” di cui sia vietato il porto “senza giustificato motivo”, oltre che dal disposto testuale dell’art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l’inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi “indirette”) in “qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”. Ah, si parla di una stampante presa da un cassonetto .

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Una 600dpi per l’Ispettore Callaghan

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Moncler vs. Resto del Web: l’ordinanza (in HTML)

7 dicembre 2011

Già tempestivamente pubblicata (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell’ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio “richiamava” i prodotti Moncler. Su Penale.it .

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Moncler vs. Resto del Web: l’ordinanza (in HTML)

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Accesso abusivo e soggetto abilitato: la fonte ufficiale

11 novembre 2011

In attesa che esca almeno il dispositivo (e che sarà mai? Un documento segretissimo?), pare proprio che la versione corretta sia quella di Diritto Penale Contemporaneo accennata in un mio precedente post . Lo si può leggere nel sito della Cassazione A bene vedere, però, temo che dovremo attendere la motivazioni perché se è chiaro che il mero esorbitare da scopi e finalità non fa scattare la sanzione penale, almeno io non capisco benissimo cosa si intenda per “violazione dei limiti o delle condizioni dell’abilitazione”.

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Accesso abusivo e soggetto abilitato: la fonte ufficiale

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Sequestro Moncler: i veri problemi

7 novembre 2011

Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online questo articolo che riporto sotto. La notizia si è propagata velocemente su Internet , già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i cui rispettivi domini richiamavano, in qualche modo, il marchio Moncler (la cui denuncia è all’origine di tutta la vicenda) assumendo un commercio illegale di capi di abbigliamento. Il maxi-sequestro – mediante inibizione all’accesso – dei siti “simil-Moncler” è stato, però, successivamente azzerato dal Tribunale per il riesame della città veneta su istanza di Assoprovider e AIIP, le due principali associazioni di provider italiani. Come ben sa l’ avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito , patrono delle due, io non ci avrei scommesso un solo centesimo. Ne abbiamo parlato prima, in periodo non sospetto. Mi sono sbagliato e ne sono felicissimo. E non appartengo alla schiera di coloro che, dopo, saltano sul carro dei vincitori al grido “l’avevo detto”! I motivi della mia perplessità Fulvio li conosce perfettamente, sono stati l’oggetto centrale della nostra pur breve discussione. E – nessuno me ne voglia – queste perplessità rimangono. Controcorrente, dico che censura e “provider-sceriffo” c’entrano ben poco. Sequestrare tutta quella messe di siti per il solo fatto che i rispetti nomi di dominio richiamavano il marchio Moncler senza ulteriori accertamenti (così conferma il Tribunale) credo non meriti commento, neppure a beneficio dei non giuristi. E’ aberrante per tutti, senza scendere in noiosi particolari da leguleio. Ma è quello, soltanto quello e lo possiamo definire in tanti modi, anche poco urbani. Di certo, nessuno ha voluto censurare come, del resto, ai provider è stato dato un ordine, non si è detto di vigilare. Invece, il problema vero che rimane malgrado questa vittoria (al momento, temo un po’ troppo debole per essere festeggiata) è, in fondo, sempre lo stesso: l’inadeguatezza della legislazione rispetto a rivoluzioni tecnologiche come Internet. Per limitarci a ciò che regola i sequestri, cioè il codice di procedura penale (del 1989), il legislatore “tecnologico” vi ha messo mano soltanto due volte: nel 1993 per introdurre e regolare le intercettazioni telematiche e nel 2008 per fissare qualche norma di tutela in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici (la cui violazione, però, non comporta il venire meno di provvedimenti tanto invasivi). Il resto è stato di fatto delegato ad una Magistratura spesso impreparata sotto il profilo tecnico. Come visto qualche anno fa in relazione al sequestro del sito di The Pirate Bay dove la Cassazione ha “santificato” una specie di sequestro sconosciuta al codice fuori dei casi di pedopornografia e gambling online: quello, applicato anche questa volta, per “inibizione all’accesso” dei siti allocati su server all’estero al fine di renderli irraggiungibili agli utenti italiani. Questi sono i veri problemi cui dare al più presto una soluzione legislativa. Altrimenti, ci ritroveremo a dover combattere sequestro per sequestro scommettendo sulla singola impugnazione, senza alcun paletto giuridico in sede applicativa, senza la minima certezza del diritto.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

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Accesso abusivo: competenza per territorio

31 ottobre 2011

Guida al Diritto ha scovato un’interessante sentenza in tema di luogo del commesso reato, con l’ovvia ricaduta sulla competenza per territorio. In maniera direi pienamente condivisibile, il Collegio ha optato per il luogo ove “fisicamente” si trova il server violato e non per quello del terminale con cui si è posta in essere la violazione (soluzione precedentemente adottata da pm e gup). In margine, non si può non rimarcare quanto certi attacchi, peraltro a sistemi dal contenuto delicatissimo (nel caso concreto, il Sistema D’Informazione Investigativa del Ministero dell’Interno), siano posti in essere da persone con la divisa e non dai temutissimi “hacker” a proposito dei quali i media non perdono occasione per parlare a sproposito.

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Accesso abusivo: competenza per territorio

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Rigoristi

29 ottobre 2011

L’art. 660 c.p., che punisce le “molestie”, fa così: Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516. Ci si è spesso chiesti, allora, se mediante i servizi telematici, in particolare quello di posta elettronica, si possa commettere questo reato. Perché, a ben vedere, Internet non è un “luogo” e neppure un “telefono”. L’anno scorso, la Cassazione si era già pronunciata sul punto, optando per la soluzione negativa, in sostanza osservando che il telefono è comunicazione “sincrona”, mentre l’email è “asincrona” (ma la posta push?). Sicché, soltanto il primo può realmente “disturbare” e non la seconda. Quest’anno, la Suprema Corte si è ripetuta in questa scelta, con argomenti simili, affondando, però, il colpo con un passaggio che ha sconvolto non soltanto me (il grassetto è mio) In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all’interpretazione della legge penale , nella specie l’art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.

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Rigoristi

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Massimatio precox

28 ottobre 2011

Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria. E’ accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell’informatica . In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema “per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”. Citando il servizio novità della Cassazione, Diritto Penale Contemporaneo ha risposto in senso negativo ma diverse fonti online e di “corridoio” sostengono il contrario. Chi avrà ragione?

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Massimatio precox

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ZeusNews > A casa dell’imputato (2)

3 maggio 2011

Ho scritto una cosa per ZeusNews sull’argomento dell’ altro giorno , quello della competenza in caso di diffamazione telematica. In linguaggio meno legalese, ma penso un po’ più approfondito. Se avete due minuti… ( da ZeusNews del 2 maggio 2011 ) Che le regole giuridiche “tradizionali” non fossero sempre facilmente applicabili alla Rete lo si sapeva praticamente da sempre. E una recente pronuncia della Cassazione ce lo conferma. Il fatto è che, pur allergica alle regole, la Rete meriterebbe qualche certezza in più , almeno da parte degli interpreti. Il caso: una presunta diffamazione telematica per un contenuto pubblicato su un sito. Il problema: due uffici giudiziari “litigano” per procedere contro il responsabile. Si chiama conflitto positivo di competenza per territorio (se gli uffici giudiziari avessero ritenuto di non essere competenti il conflitto sarebbe stato negativo ). Qui da noi, non esiste una regola consolidata che ci indichi il giudice competente in queste vicende telematiche. Possiamo provare a partire da quella, generale e fondamentale, che ci dice che è competente il giudice del luogo dove il reato è stato consumato (art. 8 c.p.p.). Parliamo della diffamazione che, giuridicamente, è l’offesa della reputazione altrui comunicando con due o più persone (art. 595 c.p.). Dunque, il reato si consuma se e quando si compromette questa reputazione. Luogo che, però, non è facile accertare se parliamo di Internet. Per la stampa, quella cartacea, si è fatto ricorso al criterio del luogo di stampa , come punto di prima diffusione, ma per Internet? Molti parlano ancora del mitico (quanto irrilevante) luogo del server (ipotesi, peraltro, presa in considerazione dalla sentenza in commento e bocciata senza appello). Taluni preferiscono il luogo ove la reputazione è maggiormente compromessa, cioè il domicilio della persona offesa (ma si tratta di un criterio che ha senso nelle cause civili di risarcimento del danno). Altri, più correttamente, ricordando che diffamazione è, penalisticamente, lesione della reputazione comunicando con due (non soltanto una) o più persone (anche non contemporaneamente), hanno pensato al luogo ove queste due persone (diverse dall’offeso, ovviamente) percepiscono l’offesa (e vi è giurisprudenza in tal senso). Si tratta della soluzione eletta dalla Cassazione, ma è chiaro che la prova del luogo di percezione da parte di due (almeno) persone non è agevole. Un po’ sbrigativamente , secondo alcuni, la Suprema Corte ha così scelto la via più semplice. Siccome i criteri ordinari (quelli che fanno riferimento a un luogo preciso della condotta o dell’evento) in Rete sono di difficilissima (se non impossibile) applicazione, allora è giocoforza fare appello a quelle che, sintomaticamente, la legge chiama “regole suppletive”, cioè quelle di cui all’art. 9, comma 2, c.p.p. che prescindono dall’individuazione del luogo fisico di commissione del reato: “giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato”. Ecco perché il processo posto all’attenzione della Cassazione finirà “a casa dell’indagato”: il giudice competente sarà quello della sua residenza o domicilio. Senza ulteriori accertamenti come, ad esempio, quelli sui log del server (per svelare il luogo dei primi accessi). D’altro canto, certi log non durano nel tempo e non sempre possono essere conservati, quindi gli accertamenti non sarebbero stati sempre agevoli . Daniele Minotti – minotti.net

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ZeusNews > A casa dell’imputato (2)

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A casa dell’imputato

26 aprile 2011

Prima o poi doveva succedere. Se non v’è certezza sul luogo di consumazione del reato di diffamazione telematica e non vi è un orientamento univoco (il mitico “luogo del server”? il domicilio della persona offesa? il luogo dell’immissione del documento, ecc.) è ovvio che i tribunali litighino (si fa per dire) tra loro per celebrare il processo. E’ il conflitto “positivo” di competenza per territorio, alla fine risolto dalla Cassazione con una sentenza (la n. 16307/2011) depositata proprio oggi (visibile QUI ). Ma la Suprema Corte, in realtà, ha tagliato corto. Pur ricordando i vari orientamenti seguiti dalla giurisprudenza (anche civile), si è arresa alla quasi impossibilità di utilizzare criteri oggettivi (nonché unici e predeterminati) affermando la piena operatività dei criteri suppletivi fissati dall’art. 9, comma 2, c.p.p. e concludendo, nel caso concreto, per la prevalenza della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato (o indagato). QUI il commento di Chicco Micozzi il quale ritiene che un’occhiata ai log possa aiutare a trovare ciò che per la Cassazione è difficilissimo provare. Io sono meno convinto di ciò, non per l’impossibilità tecnica, ma per la breve (almeno dovrebbe essere tale) persistenza dei log del server.

Approfondimenti:
A casa dell’imputato

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Pseudosequestri

23 aprile 2011

Per caso, sono atterrato sul blog di Marco D’Itri dove si riporta la notizia del “sequestro” (chiamiamolo così, va’…) di btjunkie (.com e .org) e, in calce, si riportano gli altri casi simili del passato. Allora, mi e’ venuta in mente la sentenza di Cassazione sul caso The Pirate Bay, con un paio di chicche: – “ va poi ribadito che il sequestro preventivo ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente “materiale” in senso stretto “; – che sarebbe applicabile sic et simpliciter il d.lgs. 70/2003 (magari mi si spieghi come impugnare certi provvedimenti). Poi c’è qualcuno che cade dalle nuvole quanto si parla di supplenza della magistratura nei confronti del legislatore.

Vedi il post originale:
Pseudosequestri

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