Prima o poi doveva succedere. Se non v’è certezza sul luogo di consumazione del reato di diffamazione telematica e non vi è un orientamento univoco (il mitico “luogo del server”? il domicilio della persona offesa? il luogo dell’immissione del documento, ecc.) è ovvio che i tribunali litighino (si fa per dire) tra loro per celebrare il processo. E’ il conflitto “positivo” di competenza per territorio, alla fine risolto dalla Cassazione con una sentenza (la n. 16307/2011) depositata proprio oggi (visibile QUI ). Ma la Suprema Corte, in realtà, ha tagliato corto. Pur ricordando i vari orientamenti seguiti dalla giurisprudenza (anche civile), si è arresa alla quasi impossibilità di utilizzare criteri oggettivi (nonché unici e predeterminati) affermando la piena operatività dei criteri suppletivi fissati dall’art. 9, comma 2, c.p.p. e concludendo, nel caso concreto, per la prevalenza della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato (o indagato). QUI il commento di Chicco Micozzi il quale ritiene che un’occhiata ai log possa aiutare a trovare ciò che per la Cassazione è difficilissimo provare. Io sono meno convinto di ciò, non per l’impossibilità tecnica, ma per la breve (almeno dovrebbe essere tale) persistenza dei log del server.
Approfondimenti:
A casa dell’imputato
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Per caso, sono atterrato sul blog di Marco D’Itri dove si riporta la notizia del “sequestro” (chiamiamolo così, va’…) di btjunkie (.com e .org) e, in calce, si riportano gli altri casi simili del passato. Allora, mi e’ venuta in mente la sentenza di Cassazione sul caso The Pirate Bay, con un paio di chicche: – “ va poi ribadito che il sequestro preventivo ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente “materiale” in senso stretto “; – che sarebbe applicabile sic et simpliciter il d.lgs. 70/2003 (magari mi si spieghi come impugnare certi provvedimenti). Poi c’è qualcuno che cade dalle nuvole quanto si parla di supplenza della magistratura nei confronti del legislatore.
Vedi il post originale:
Pseudosequestri
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Stefano Quintarelli ha pubblicato la tanto chiacchierata ordinanza (e non sentenza) recentemente pronunciata (Tribunale di Roma, Sezione IX Civile) contro Yahoo! accusato di violazione del diritto d’autore (e non soltanto, per la verità) per la presenza di risultati di ricerca che conducevano a materiali protetti. QUI , un sunto della notizia. Io me lo sentivo: i giudici possono anche sbagliare, specie in materie “nuove”, ma la storia della censura della Rete era, appunto, una storia, una bufala. Tu non sei tenuto a controllare quello che pesca il tuo crawler, ma se il titolare di determinati diritti ti avvisa che c’è un problema e tu non fai niente pur essendo in condizione di rimediare rimuovendo l’illecito, non lamentarti della condanna. Un po’ come successo per il caso Vividown che ha coinvolto Google. Ciò, comunque, senza entrare troppo nel merito della vicenda perché le cause giudiziarie non sono fatte di soli provvedimenti. Yahoo! potrebbe avere anche ragione per quello che ne so io. Poi, se vogliamo parlare delle mille sfaccettature giuridiche del provvedimento, possiamo anche farlo, ma per i pragmatici penso possa bastare questo semplice concetto che fa capire quanto certi allarmi siano molto spesso bufale. Update: segnalo Alessandro Longo su Repubblica , mi era sfuggito
Il resto della notizia:
Yahoo! e responsabilità del provider: occhio alle bufale
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Su Penale.it ho appena pubblicato un’interessante sentenza della Cassazione sulla rilevanza penale (anzi, direi proprio sull’esistenza) del “furto digitale”. Con la duplicazione di file, infatti, non si spossessa il titolare e – cosa forse ancora più deflagrante, ma sacrosanta – i file non sono giuridcamente “cose mobili”. Spossessamento e natura di “cosa mobile” sono entrambi presupposti del reato di cui all’art. 624 c.p. Nella pubblicazione ci sono anche due link molto interessanti che confermano l’ineccepibilità della decisione in argomento.
Originariamente pubblicato su:
Se la duplicazione di file non è furto
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Su Facebook, grazie ad Antonio Vergara, ho appreso di questa recente decisione della Suprema Corte. Si può fare stalking anche sullo stesso popolarissimo social network. Francamente, pur non entrando nel merito, la cosa non mi sorprende (dal punto di vista giuridico che è quello che mi compete). Non ho ancora letto la motivazione, ma ci sta. Vedremo, appunto, la motivazione.
Visita il link:
Facebook e stalking
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Nell’era dello stalking, finalmente qualcuno (la Cassazione) si accorge che la legge non è tanto aggiornata con la tecnologia… Su penale.it , da leggere. P.S.: Che lo dicevo dieci anni fa o poco meno, contro autorevolissimi Autori i quali sostenevano che siccome Internet viaggiava su doppino, allora era il telefono di cui alla norma incriminatrice. Art. 660 Molestia o disturbo alle persone Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono , per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.
Approfondisci:
Molestie e Internet
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La banca (nella fattispecie le Poste Italiane) deve garantire l’accesso ai conti online esclusivamente ai soggetti autorizzati. In caso di utilizzo di credenziali carpite mediante phishing, dunque, deve rimborsare il correntista. E’ questo, in estrema sintesi, l’orientamento del Tribunale di Palermo in una decisione , resa in sede civile, pubblicata da Diritto e Processo. ineccepibile, a mio parere.
Leggi:
Phishing: quando la banca deve pagare
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Lo riferisce da pochissimo il Corriere . Inutile trarre conclusioni affrettate, si dovranno leggere le motivazioni che, secondo me, non saranno pubblicate prima di sessanta se non novanta giorni. Staremo a vedere anche se, personalmente, sono molto preoccupato…
Vedi i dettagli della notizia:
Video del ragazzo disabile: condanna per tre dirigenti Google
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Penso che molti abbiano avuto notizia della causa Mediaset vs. Youtube per la rimozione e/o il risarcimento correlato alla pubblicazione – ovviamente per mano dei vari utenti – di contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Parliamo di poco più di un anno fa. Non voglio ricordare le spiacevolissime vicende che hanno condito la cosa. Sono irripetibili. Però, non si può fare a meno di notiziare che oggi (cioè ieri) è arrivata la decisione romana che dà ragione a Mediaset. Vorrei segnalarvi un articolo su Il Giornale che contiene un breve commento di Andrea (Sirotti Gaudenzi), qualcosa di giuridico.
Leggi la notizia originale qui:
Mediaset vs. Youtube: la decisione
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