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Archivio per la categoria ‘sequestri’

Repetita iuvant

24 novembre 2011

Eggià… «Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell’Aiip, l’associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su Internet per una forma di sequestro – aggiunge Nuti – e che si arresti l’iter dei progetti di legge tesi a legittimare, in contrasto con la legislazione comunitaria, tale insensata ed incostituzionale deriva». (dal Corriere di oggi , sulla sentenza della Corte UE in tema di filtri al P2P ) Io non credo che la sentenza della Corte comunitaria possa generare decisioni dello stesso segno circa i sequestri di siti per “inibizione” (caso The Pirate Bay e figli, per intenderci), però mi fa piacere che anche Paolo Nuti comprenda la necessità di fare qualcosa. Personalmente ritengo che l’unica possibilità (anche quella più solida) sia quella legislativa. L’avevo detto tempo fa , ma proprio una persona molto vicina a Nuti ha definito la mia idea bizzarra e strampalata. Stai a vedere che…

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

24 novembre 2011

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore. In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio: – di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer; – da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela; – a titolo preventivo; – a spese esclusive dei singoli provider; – senza limiti nel tempo. Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili. Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso. La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

7 novembre 2011

Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online questo articolo che riporto sotto. La notizia si è propagata velocemente su Internet , già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i cui rispettivi domini richiamavano, in qualche modo, il marchio Moncler (la cui denuncia è all’origine di tutta la vicenda) assumendo un commercio illegale di capi di abbigliamento. Il maxi-sequestro – mediante inibizione all’accesso – dei siti “simil-Moncler” è stato, però, successivamente azzerato dal Tribunale per il riesame della città veneta su istanza di Assoprovider e AIIP, le due principali associazioni di provider italiani. Come ben sa l’ avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito , patrono delle due, io non ci avrei scommesso un solo centesimo. Ne abbiamo parlato prima, in periodo non sospetto. Mi sono sbagliato e ne sono felicissimo. E non appartengo alla schiera di coloro che, dopo, saltano sul carro dei vincitori al grido “l’avevo detto”! I motivi della mia perplessità Fulvio li conosce perfettamente, sono stati l’oggetto centrale della nostra pur breve discussione. E – nessuno me ne voglia – queste perplessità rimangono. Controcorrente, dico che censura e “provider-sceriffo” c’entrano ben poco. Sequestrare tutta quella messe di siti per il solo fatto che i rispetti nomi di dominio richiamavano il marchio Moncler senza ulteriori accertamenti (così conferma il Tribunale) credo non meriti commento, neppure a beneficio dei non giuristi. E’ aberrante per tutti, senza scendere in noiosi particolari da leguleio. Ma è quello, soltanto quello e lo possiamo definire in tanti modi, anche poco urbani. Di certo, nessuno ha voluto censurare come, del resto, ai provider è stato dato un ordine, non si è detto di vigilare. Invece, il problema vero che rimane malgrado questa vittoria (al momento, temo un po’ troppo debole per essere festeggiata) è, in fondo, sempre lo stesso: l’inadeguatezza della legislazione rispetto a rivoluzioni tecnologiche come Internet. Per limitarci a ciò che regola i sequestri, cioè il codice di procedura penale (del 1989), il legislatore “tecnologico” vi ha messo mano soltanto due volte: nel 1993 per introdurre e regolare le intercettazioni telematiche e nel 2008 per fissare qualche norma di tutela in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici (la cui violazione, però, non comporta il venire meno di provvedimenti tanto invasivi). Il resto è stato di fatto delegato ad una Magistratura spesso impreparata sotto il profilo tecnico. Come visto qualche anno fa in relazione al sequestro del sito di The Pirate Bay dove la Cassazione ha “santificato” una specie di sequestro sconosciuta al codice fuori dei casi di pedopornografia e gambling online: quello, applicato anche questa volta, per “inibizione all’accesso” dei siti allocati su server all’estero al fine di renderli irraggiungibili agli utenti italiani. Questi sono i veri problemi cui dare al più presto una soluzione legislativa. Altrimenti, ci ritroveremo a dover combattere sequestro per sequestro scommettendo sulla singola impugnazione, senza alcun paletto giuridico in sede applicativa, senza la minima certezza del diritto.

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Sequestro Moncler: i veri problemi

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Civile.it – Debiti del coerede … (feed)

24 novembre 2010

Mio papà è mancato da poco e ci lascia, a me e mia sorella, una casa e un box, oltrechè qualche titolo dello stato e azioni della banca. Mia sorella purtroppo ha debiti con l’esattoria, ma non conosco la cifra, anche se si è lasciata scappare che sono “un sacco di soldi”. Stavamo per fare domanda di successione, ma da quando ho saputo della pendenza (ammesso che sia l’unica), mi sono fermata per evitare che l’erario sequestri l’immobile. Come posso tutelarmi, visto che è da tutta la vita che mia sorella si appropria dei beni di casa come se tutto le appartenesse?Grazie I debitori della sorella possono aggredire solo i ben – Questo e’ un Feed. Il testo completo e’ solo sul sito www.Civile.it. Solo i siti amatoriali o senza pubblicità sono autorizzati ad aggregare i nostri contenuti, grazie.

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Il Web non è stampa: un commento (autopromozione)

8 ottobre 2010

Punto Informattico mi ha fatto la gentilezza di pubblicare un mio commento sulla sentenza di Cassazione riguardante la responsabilità dei direttori di testate telematiche. Lo riporto anche qui. ***** Io, forse con un po’ di presunzione, ripartirei da una sintetica massima che ho scritto l’altro giorno: “Il direttore di una testata online, attesa la particolarità del mezzo, non risponde necessariamente per omesso controllo ex art. 57 c.p.”. L’ho scritta per un articolo pubblicato da Manlio Cammarata a commento (seppure in una prospettiva particolare) dell’ormai celeberrima sentenza sulle responsabilità del direttore di una testata online. Ho letto un po’ di cose in giro (Marco Scialdone, Guido Scorza e Fulvio Sarzana di S. Ippolito – mi scusino eventuali altri che non ho reperito) eppure non cambierei una parola per avallare una sentenza non sempre linearissima – è vero – ma senza dubbio condivisibile nei princìpi più essenziali. Mi spiego meglio. Premessa Le sentenza di legittimità (tali sono quelle emesse dalla Cassazione) si occupano, di regola, di diritto, non del fatto. Per tale motivo, non dovremmo mai aspettarci una puntuale (ri-)ricostruzioni dei fatti sottostanti la pronuncia. Ragionare diversamente non è soltanto inutile, ma appare davvero giuridicamente insostenibile. Il corollario è che ha anche poco senso insistere eccessivamente sul caso concreto laddove la Cassazione indica, notoriamente, princìpi. Soltanto per completezza, la testata oggetto della sentenza è registrata (se n’è accorto un semplice lettore), mentre poco si sa circa la pubblicazione, nel 2001, della lettera incriminata. Quest’ultima circostanza insieme a quelle riguardanti la prova della pubblicazione (la Cassazione neppure le ha prese in considerazione in quanto subordinate), rimangono, però profili di fatto, del caso concreto, su cui si può ampiamente sorvolare – a meno che non ci vogliamo sostituire ai giudici del merito. L’importante è capire che la Cassazione è partita da una base fattuale consolidata (e che non poteva più rimettere  in discussione) e che, come anticipato, si occupa di diritto, non del fatto. Il Web non è stampa Marco Scialdone ha giustamente ricordato che il padre del principio fissato nel titolo di questo paragrafetto è Vincenzo Zeno-Zencovich, precisamente in uno scritto che risale ad oltre dieci anni fa (e che la diabolica WayBackMachine ha memorizzato nella versione online pubblicata dalla mitica rivista Beta.it). Fulvio Sarzana di S. Ippolito , pur ricordando chi è il prof. Zeno Zencovich, lo ridimensiona un po’ dicendo che è un civilista e che, comunque, la sua tesi è di dodici anni fa. Non mi sembrano argomenti molto sostenibili. Malgrado abbia letto di “tesi non convincenti”, la verità è che, attualmente, non esiste alcun serio argomento per smentire quanto sostenuto da Zeno-Zencovich; neppure la l. 62/2001 che, come sappiamo, è stata ben ridimensionata dal d.lgs. 70/2003. E la Cassazione lo sa: “né con lo legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo)”. Le contestazioni al direttore responsabile Due mi sembrano i punti fermi nella vicenda: il documento ritenuto lesivo non era un articolo scritto dai redattori, ma uno scritto proveniente da un terzo estraneo (un lettore); il direttore non era chiamato a rispondere a titolo di concorso (di persone), ma ex art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica), vale a dire per omesso controllo. Che è tutta un’altra cosa. Recita la norma che ci interessa: “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”. Ciò significa che il direttore risponde penalmente se per negligenza, imperizia o imprudenza (aspetti della colpa) non si avvede di un contenuto penalmente illecito. Perché – lo si desume implicitamente dalla norma – il direttore ha proprio questo ruolo giuridico di impedire la commissione di reati per il tramite della sua testata. Oggi la Cassazione dice (finalmente) una cosa molto importante che io credo debba essere condivisa; e l’hanno sempre condivisa anche coloro che, come Guido Scorza, oggi criticano – peraltro un po’ sopra le righe – le argomentazioni della Suprema Corte. E’ riportata nella primissima parte delle motivazioni (ma dopo il sunto dei motivi di ricorso della difesa). Provo a sintetizzarla: l’art. 57 c.p. non può essere applicato a realtà diverse dalla carta stampata in quanto concepito prima dell’avvento di esse e, comunque, per il generale divieto di applicazione analogica (in malam partem ) delle norme penali. Pur in un contesto non chiarissimo – va riconosciuto – si tratta di un’osservazione non soltanto giuridicamente corretta, ma sintomo anche di una grande comprensione delle tecnologie. Non sono forse anni che continuiamo a dire che un conto è il controllo che può fare un direttore in una redazione (con gli scritti dei propri redattori relativamente ai quali, a mio avviso, vi è, normalmente, più un’ipotesi concorsuale), un altro è quello che si può fare su post e commenti? E ora che lo sostiene anche la Cassazione perché non ci va più bene? Di certo, la Corte non distingue espressamente tra articoli della redazione (che, secondo me, devono comunque essere controllati e concordati) e altri contenuti autonomamente inseriti da terzi, mentre una legge ambigua si presta ad interpretazioni contraddittorie e pericolose. Non per questo possiamo cassare la Cassazione. Sulla sequestrabilità delle testate registrate Fulvio Sarzana di S. Ippolito va oltre, parlando degli effetti che la sentenza in commento potrebbe causare in una prospettiva logico-giuridica. Se un sito Internet (financo testata registrata) non è stampa (v. sopra) allora non gode della copertura costituzionale secondo cui (art. 21, art. 3) “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”. Io non sono d’accordo e lui lo sa. Ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, cocciutamente sono rimasto della mia idea e, qui, ripropongo i passaggi di essa. Premesso che, se diamo per buone le premesse di cui sopra, qui ci troviamo di fronte ad un caso di analogia in bonan partem (applicazione di norme favorevoli, per dirla semplice) dunque lecita, non dobbiamo mai dimenticare che, indipendentemente dai fatti realmente accaduti (la verità giudiziaria si è, inevitabilmente, cristallizzata) la sentenza si è occupata di un contenuto di terzi, quella non meglio precisata lettera di un lettore. Invero, non tanto tempo fa la Cassazione si era già trovata a decidere su un caso analogo, vale a dire sulla sequestrabilità di scritti postati in un forum facente parte di una testata registrata. La Suprema Corte ha, così, fatto un netto distinguo tra articoli veri e propri e tutto il resto concludendo per il divieto di sequestro soltanto per i primi. I motivi? Eccoli: “i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale”. A maggior ragione, l’ anno prima gli ermellini avevano ritenuto sequestrabili degli annunci pubblicitari pubblicati su pagine Web, ritenuti collegati ad uno sfruttamento della prostituzione, in quanto non rientranti nel diritto cosiddetto alla “libertà di stampa”. In buona sostanza, dunque, c’è da gettare acqua sul fuoco perché a parte qualche isolata stecca dei giudici di merito , la Cassazione ha ben distinto tra libertà di stampa e altro che non ha nulla a che vedere, con le conseguenze del caso in ordine ai sequestri. Purtroppo, si parla ancora di libertà di stampa e non, più ampiamente, di libertà di espressione del pensiero. Ne consegue che, allo stato, i blog, giusto per fare l’esempio più attuale, sono sequestrabili senza conflitto con l’art, 21 Cost. Ma questo, pur importante, è un altro discorso e non riguarda il tema toccato dalla più recente sentenza di legittimità che, lo dobbiamo ricordare, esime blogger e gestori di forum da doveri di controllo su contenuti altrui.

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Fermiamo il decreto Maroni – Aggiornato

16 dicembre 2009

Allora, la questione è nota, ne hanno parlato tutti. Lo scopo di questo post non è quello di scroccare idee altrui e riproporle come mie. Soltanto, spero che, leggendomi, anche soltanto una persona in più si convinca che quello che vagheggia Maroni (perché soltanto domani si dovrebbe sapere qualcosa di più) è sbagliato, anzi pericoloso per la nostra libertà (non di quella di quattro imbecilli di quella o quell’altra parte). Dunque, i “saggi” che mi hanno preceduto sono tutti idealmente e cumulativamente citati. Premessa. Certi reati (ad esempio, quelli che consistono in un’istigazione) esistono già. Saranno opinabili, ma esistono già, precisamente nel nostro codice penale. Parimenti, la Magistratura può già disporre sequestri su siti illeciti (e lo ha sempre fatto). L’unico limite è che non si può sequestrare un sito all’estero in quanto non c’è la collaborazione internazionale necessaria. Il problema, allora, diventa quello di rendere inaccessibili siti collocati su server all’estero. Per pedopornografia e gambling online, ciò si attua non con un sequestro stretto senso giuridico, ma con l’inibizione dell’accesso agli utenti collegati con provider Italiani, in pratica facendo modificare i DNS. Sono procedure previste dalla legge. Recentemente, poi, si è radicata questa “moda” giuridicamente bizzarra di eseguire un sequestro (preventivo) mediante i medesimi interventi sui DNS. Ricordiamo il caso di The Pirate Bay, alla fine dissequetrato anche se, nelle settimane scorse, la Cassazione sembra aver lasciato uno spiraglio aperto per questo genere di sequestro. Altri siti di torrent e di vendita di tabacchi hanno seguito la stessa sorte. A questa inibizione probabilmente pensa Maroni (come già, a suo tempo, il senatore D’Alia), ma vi sono almeno tre pericoli: – se l’oggetto del provvedimento dovesse essere, ad esempio, un gruppo su Facebook, l’inibizione non potrebbe non riguardare tutto il social network; – azioni di questo genere devono sempre passare per il vaglio della Magistratura; altre vie lascerebbero troppo spazio alla discrezionalità; e teniamo presente che qui è in gioco il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, mica bruscolini; – l’impugnazione di questi provvedimenti diverrebbe ardua, se non impossibile, consolidando un oscuramento anche se illegittimo. Allora, visto che a casa Facebook si sono prontamente attivati per rimuovere tutti i gruppo all’indice, viene anche da domandarsi dove stia il problema. La Rete ha più buon senso di quello che Maroni vuol far credere. P.S.: Vi sono politici e media che istigano più all’odio che certi gruppi Facebook da ragazzini idioti… Aggiornamento dello stesso giorno, ma dopo cena (diciamo quasi le 22.00) : Maroni, in videochat col Corriere dice, anzitutto, che non sarà un decreto (fiuuuu… s’è sempre abusato dell’urgenza che non c’é), poi anche che saranno “soltanto” strumenti in più per la Magistratura con collaborazione dei “gestori” (scheriffi privati?). La fonte è il Corriere , ovviamente. Vedremo…

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