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Software e bollino Siae: Cassazione penale Sez. III, 30 novembre 2010, n. 42429

3 marzo 2011

” l’attività di uno studio professionale, sia pure in forma associata (nella specie di architetti), non può essere inquadrata né nello svolgimento di un’attività commerciale, né imprenditoriale”. Rilevante anche l’affermazione relativa all’avvenuta notifica della regola tecnica riguardante il contrassegno – bollino Siae. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di … in ordine al reato di cui all’art. 171 bis della L. n. 633

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Software e bollino Siae: Cassazione penale Sez. III, 30 novembre 2010, n. 42429

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Detenzione di software da parte di professionisti: non è reato (autopromozione)

26 febbraio 2011

Per la verità, la conclusione del titolo non è nuova perché è già stata tratta tempo fa (geometra). E, un anno dopo, è stata ribadita (studio associato di architetti). Ovvio che si può estendere ad avvocati, commercialisti, medici, ecc. Autopromozione perché appello e ricorso li ho scritti io. Incidentalmente, vale la pena di osservare che la Suprema Corte ritiene che la “regola tecnica” contrassegno SIAE sia stata efficacemente notificata con il discusso DPCM del 2009 .

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SIAE (ancora) commissariata

23 febbraio 2011

Giovanni Maria Riccio ci informa, su MediaLaws , del prossimo commissariamento di SIAE. E non è la prima volta, come sappiamo. E’ sempre piu’ evidente che la gestione dei diritti d’autore e connessi è allo sbando, complici anche certe sacrosante decisioni a livello comunitario volte a favorire la concorrenza. QUI la fonte ufficiale.

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SIAE (ancora) commissariata

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Dacci oggi la nostra giustizia quotidiana: spunti per una riflessione

3 febbraio 2010

Di solito non parlo di casi che tratto personalmente in qualità di avvocato. Questa volta, però, faccio un’eccezione perché, come anticipato nel titolo, il caso concreto può condurre a riflessioni di carattere generale. Bene. Mi viene notificato un decreto di citazione diretta per questioni, ovviamente penali, di diritto d’autore. Riporto i capi di imputazione relativi al mio assistito. Imputato Tizio a) per il reato di cui agli artt. 171, 171 bis della L. 633/41 mod. dalla L. 248/2000, perché deteneva: n. 95 films e 17.693 brani musicali in formato elettronico, illecitamente duplicati e contenenti programmi per elaboratore riproducesti fonogrammi di opere musicali e sequenze di immagini in movimento tutelate dal diritto d’autore b) per il reato di cui all’art. 171 ter della L. 633/41 mod. dalla L. 248/00, perché poneva in commercio o comunque deteneva: n. 95 films e 17.693 brani musicali in formato elettronico; supporti contenenti fonogrammi di opere musicali e sequenze di immagini in movimento per i quali è prescritta l’apposizione di contrassegno della S.I.A.E. Tutto vero, non è uno scherzo. Questa è la trascrizione fedele e integrale. Penso che chi capisce un minimo di diritto d’autore si sia già messo le mani nei capelli. Passino i film e i brani contenti programmi per elaboratore riproducenti fonogrammi, ecc. (questa è proprio pesante, eh…). Passi il fatto che sono contestate condotte non sempre presenti nella legge. Passino i tre articoli di legge letteralmente buttati lì, senza correlazione coi fatti contestati (sia per condotte che per opere tutelate) e, soprattutto, che contengono una messe di ipotesi delittuose e dal trattamento ben distinto. Passi che, per quei fatti contestati nel marzo 2006, il contrassegno SIAE, come sappiamo, era certamente inopponibile. Passi un corno! Tre imputati, tre avvocati. Una collega che non si è presentata, un altro collega decisamente disorientato sulla disciplina applicabile. Insomma, che è Minotti che deve cercare di fare qualcosa e, in prima battuta, pensa ad una questione di nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione (art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p., per i tecnici). La pongo, il pm, ovviamente, risponde che le condotte sono precisamente individuate e che le norme di legge sono indicate, commi e lettere non servono. Sic ! I giudice guarda il decreto, fintamente mostrando padronanza della materia, neppure si degna di aprire un codice per controllare la legge (che non è quotidiana, lo capisco) e, speditamente, conclude avallando la tesi del pm. Ora, quel giudice è una brava persona, cordiale ed educato. Non ti viene da maledirlo, però… non è stato un buon giudice. Penso che chi mastica la materia sia d’accordo con me. La riflessione ad un livello più elevato e ancora più importante. Ne parlavo l’altro giorno con una cara collega. Abbiamo, insieme, concluso che di fronte a certe storture della giustizia noi dobbiamo rimanere saldi sui nostri principi. L’avvocato non è un azzeccagarbugli, ma è il vero trait-d’union tra giustizia e cittadino. Ben più del magistrato. E qui non si deve cedere alzando le spalle. Lei, però, a differenza di me si arrabbia anche e cerca di fare qualcosa (ha un ruolo istituzionale, a differenza di me). Beh, ha ragione lei. Colleghi, svegliamoci! Non è questione del singolo caso, non è per prendersela con quel magistrato (che, come detto, è una brava persona) e neppure con tutta la magistratura (qui non ci sono da fare battaglie di classe), ma di cercare di cambiare questa giustizia che non è al collasso soltanto per quello che, ogni anno (e pur giustamente), ci viene ripetuto all’apertura dell’anno giudiziario. E i cittadini devono sapere. Ecco perché mi sono permesso di raccontare qui questa vicenda. Non drammatica (non parliamo di un omicidio), ma, comunque, significativa.

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Detenzione di software in ambito professionale

29 dicembre 2009

Mi si perdoni la presunzione. Pur non originariamente mia, è una tesi che sostengo da anni, sia negli scritti che in tribunale: l’art. 171-bis l.d.a. punisce la detenzione di supporti contenenti software non contrassegnati (ferme restando le note questioni sul bollino ) soltanto a condizione che vi sia uno scopo commerciale o imprenditoriale. Un libero professionista  iscritto all’albo non è un imprenditore, dunque non può essere sanzionato penalmente. D’altro canto, il mero fatto dell’installazione di programmi non può far presumere la duplicazione da parte del professionista stesso, eventualmente anche in concorso con ignoti. Finalmente, la sentenza della Cassazione , pubblicata su Penale.it. Pur non essendo ovviamente mia, la “dedico” ad una persona, che sa bene tutti i perché. E’ una pronuncia – come dire – Benedetta…

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Civile.it – E’ possibile riutilizzare copertine di fumetti su un si … (feed)

12 ottobre 2009

Ne parliamo insieme sul podcast. Il logo della Siae. Tanto tempo fa scrivevo online due righe sull'uso delle immagini su internet. Ne e' nata una bellissima discussione sul sito di MasterNewMedia, tanto apprezzata dai geek. Un let

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Liberi dalla Siae coloro che lo chiedono

7 maggio 2009

La Siae toglie una caratteristica criticata Da piu' parti si chiedeva alla Siae di lasciare liberi gli autori di distribuire gratis le proprie opere. L'iscrizione alla Siae conferisce ad essa l'esclusiva sulla tutela degli

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Libera arte in libera Internet? – UPDATED

6 maggio 2009

SIAE annuncia quella che, a prima vista, sembra una rivoluzione. Gli autori ( rectius : i detentori dei diritti, direi) potranno scegliere di “sganciarsi” da SIAE (ove, ovviamente, l’abbiano incaricata di intermediare per loro) e gestire direttamente le proprie opere su Internet (ma anche via cellulare e altri media). Sul Sole c’è anche qualcosa di più. Sopra, però, ho parlato di rivoluzione soltanto a prima vista perché: – “ad ultima vista” vorrei vedere il testo dell’annunciata regolamentazione; – ricordo che, a prescindere dalla volontà dei detentori dei diritti, esiste già un minimo di possibilità di pubblicare su Internet senza, appunto, dover chiedere permessi e/o dovere una qualcosa; mi riferisco a quanto previsto dall’art. 70, comma 1-bis, l.d.a. sulla cd. “arte degradata” (anche se si attende da troppo tempo il relativo regolamento…). Aggiornamento del 7 maggio 2009, ore 16.15 : apprendo da Deborah De Angelis (indirettamente, per il tramite di Punto Informatico ) che la “nuova” regolamentazione in realtà esiste già ed è il (pur recente) Regolamento SIAE (si veda l’art. 11). La novità, allora, è il registro di cui al comunicato sopra. Comunque, la liberalizzazione appare un po’ burocratica e limitata negli effetti. Visto che SIAE non è l’unico intermediario sul mercato, penso ci si debba augurare che anche gli altri svincolino un po’ gli autori. Non che sia indispensabile, ma la cosa renderebbe la distribuzione delle opere assai più flessibile rispetto ad oggi.

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SIAE e correttezza dell’informazione

27 aprile 2009

Leggo chez Guido di un comunicato SIAE circa il neo-pubblicato regolamento sul contrassegno SIAE che vorrebbe “rimediare” alla passata situazione di illegalità del contrassegno stesso.

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Pubblicato il decreto che regolamenta l’uso del bollino SIAE

9 aprile 2009

Pubblicato il decreto che regolamenta l’uso del bollino SIAE E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n.31 che stabilisce l’obbligatorietà del contrassegno SIAE da apporre sui supporti… L’articolo e’ disponibile nel blog

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