Obbligo vaccinale e lavoro.
Trib. Roma sez. feriale lavoro ordinanze nn. 79833-34-35/2021: è legittima la sospensione dell’attività e della retribuzione per chi opera nel settore della sanità e non vuole vaccinarsi contro il Covid-19 . La sospensione può essere rinnovata di tre mesi in tre mesi finché il lavoratore non deciderà di immunizzarsi contro il coronavirus per non compromettere la salute di pazienti e assistiti. Chi rifiuta il vaccino non solo non può continuare a svolgere la sua mansione ma non può nemmeno essere ricollocato con un’altra funzione, anche inferiore, per la quale sia previsto l’obbligo del siero.
